Ai fini dell’esenzione ICI ed IMU dei fabbricati rurali rileva il dato oggettivo dell’accatastamento: è il principio posto dalla Cassazione con ordinanza 23386/2021, la quale torna nuovamente sul tema del classamento degli immobili destinati all’attività agricola (si veda nostra news del 10.09.2020).
La Cassazione statuisce infatti che l’identificazione della ruralità dei fabbricati esclusi dall’imposizione IMU è correlata al dato oggettivo delle emergenze catastali, essendosi rilevato che l’immobile già iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale (con attribuzione della relativa categoria A/6 o D/10) non è soggetto all’imposta e, laddove l’immobile risulti iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettabile a IMU.
Inoltre, la procedura di iscrizione catastale del carattere di ruralità non avrebbe ragion d’essere qualora la natura esonerativa dipendesse dal solo fatto che gli immobili siano concretamente strumentali all’attività agricola, prescindendo dalla loro classificazione catastale conforme.
Ne discende quindi che, in presenza di classamento in una categoria rurale o in caso di annotazione della stessa, l’effettiva destinazione ad attività strumentale agricola non è rilevante, essendolo invece le obiettive evidenze catastali degli immobili.