Con la Risoluzione n. 8/DF pubblicata nel pomeriggio di ieri 21 settembre 2021, il MEF fornisce un chiarimento in merito all’applicabilità della maggiorazione dell’aliquota IMU dello 0,08%, ai sensi dell’art. 1, comma 755, legge n. 160/2019 in caso di deliberazione consiliare espressa adottata per l’anno 2020 seguita da assenza di deliberazione per l’anno 2021.
Come si ricorderà, l’art. 1 co. 755 L. 160/2019 ha sostituito la cosiddetta maggiorazione TASI prevista per gli anni 2014-2019 dall’art. 1 co. 677 della L. 147/2013 e dall’art. 1 co. 28 della L. 208/2015, riconoscendo agli Enti la facoltà di aumentare l’aliquota IMU massima dell’1,06% fino all’1,14%.
Nel caso di specie, il Comune aveva ininterrottamente applicato l’aliquota agevolata dal 2015 al 2020, adottando apposita deliberazione delle aliquote per quest’ultimo anno; nel 2021 invece non aveva adottato alcuna deliberazione in materia di aliquota IMU, ritenendo confermate tacitamente quelle approvate nell’anno precedente.
Il MEF ha precisato che la mancata adozione di una delibera sulle aliquote IMU per l’anno 2021 determina l’effetto della conferma automatica di tutte le aliquote approvate per il 2020, compresa anche quella maggiorata dell’1,14%, risultante per l’appunto dall’applicazione della suddetta maggiorazione dello 0,08%.
Infatti, dalla lettura dell’art. 1 co. 755 L. 160/2019, si evince che la dicitura “espressa deliberazione del consiglio comunale” si riferisce all’anno 2020, ossia al primo anno di applicazione del nuovo regime dell’IMU attuato dalla L. 160/2019. In sostanza quindi, il Legislatore ha chiesto agli enti locali di manifestare espressamente, per l’anno 2020, la volontà di confermare l’ex maggiorazione TASI, vigente per il Comune nel regime di convivenza dei tributi IMU-TASI precedente a quello di vigenza della sola “nuova-IMU”, ma una volta superato l’anno di transizione tra i due regimi ordinamentali, la suddetta maggiorazione diventa a tutti gli effetti un’aliquota IMU con il medesimo regime giuridico delle altre aliquote, cui si applicano dunque le stesse regole generali stabilite per queste ultime, tra cui quella dell’ultrattività disciplinata dall’art. 1 co. 169 della L. 296/2006.