Si avvicina il momento della predisposizione del bilancio di previsione e anche quest’anno tornano le incognite connesse alla definizione dell’entrata TARI.
Con l’introduzione del MTR-2 da parte di ARERA è stato introdotto il nuovo metodo di determinazione dei costi che avrà validità fino all’anno 2025 e che prevede nuove regole in aggiunta a quelle già definite per gli anni 2020-2021. Ad oggi però non è ancora possibile concludere i lavori di stesura dei PEF in quanto l’Autorità non ha ancora messo a disposizione tutti gli elementi necessari.
Per quanto riguarda lo schema di raccolta costi, ARERA ha fornito in data 28 settembre un tool (file excel compilabile) per l’inserimento dei dati di costo delle gestioni 2022-2025 in versione provvisoria. Si attende il file definitivo nei prossimi giorni ma restano ancora da definire diversi elementi, tutti decisivi per l’inserimento nel PEF 2022, tra i quali il valore del tasso di inflazione programmata, funzionale alla verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (art. 4.2 MTR-2), il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi senza il quale non è possibile provvedere al calcolo dei costi d’uso del capitale (articolo 13.9) e i livelli minimi di qualità per la quantificazione dei costi di natura previsionale relativi alla componente (art. 2.2 e 2.3) per i quali si rinvia alla news pubblicata il 15 ottobre scorso.
Considerando l’esigenza di individuare il valore TARI in entrata e le tariffe da approvare, al più tardi, contestualmente al bilancio di previsione 2022-2024, l’ipotetica data ultima per disporre del PEF validato è intorno al 30 novembre, ma con la situazione in essere pare davvero utopistico pensare di svolgere tutto il lavoro necessario entro tale data (si evidenzia che nemmeno i Gestori affidatari del Servizio e gli Enti Territorialmente Competente potranno muoversi molto nel frattempo). Allora che fare?
Sicuramente auspicare, magari provando anche a sollecitare la stessa Autorità (si auspica possano intervenire in questo anche ANCI o il Ministero delle Finanze), ma dovendo costruire il proprio bilancio pare decisamente rischioso valutare oggi salti in avanti, ad esempio ipotizzando l’iscrizione di un importo pari a quello dell’anno 2021, per almeno due ragioni: la prima è connessa alla legittimità di tale scelta, considerando che a normativa vigente non è possibile pensare di approvare Piano Finanziario e tariffe successivamente al 31 dicembre. Su questo sarebbe davvero auspicabile un intervento normativo risolutorio che sganci (come già nel 2021) i tempi di approvazione delle tariffe TARI da quelli del bilancio di previsione, concedendo tempo ad esempio fino al 30 aprile dell’anno successivo (o 30 giugno come nel 2021).
In secondo luogo, l’introduzione delle nuove regole – si pensi all’importante quota di conguaglio (a tal proposito si veda l’approfondimento n. 26) – potrebbe comportare differenze anche rilevanti sull’importo derivante dal Piano Finanziario, con la conseguenza di allontanarsi dalla cifra del 2021, una volta definita (e come detto non appare ad oggi scontato che sarà possibile una successiva rettifica all’importo iscritto a bilancio nelle more della definizione del Piano Finanziario).
Naturalmente se la condizione attuale dovesse protrarsi e non fossero adottate misure normative in merito, i Comuni potranno valutare soluzioni estreme, ma al momento l’auspicio è che ARERA da una parte e Governo e Parlamento dall’altra possano provvedere a sistemare questa situazione prima di giungere alla consueta giungla di comportamenti differenti da parte degli enti per salvaguardare i propri conti, generando l’opposto di quel che dovrebbe potersi definire un sistema “regolato”.
Per ricevere una bozza di lettera di sollecito da trasmettere all’Autorità, già inviata da numerosi Comuni e Gestori, potete scrivere a tributi@neopa.it