Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha reso disponibile oggi per la consultazione pubblica il testo del Decreto n. 156/2023 (firmato il 15 dicembre 2023), con il quale vengono approvate le disposizioni sui Progetti Utili alla Collettività (PUC) rivolti ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro, ai sensi dell’articolo 6, comma 5 bis del decreto-legge n. 48 del 2023.
I percorsi personalizzati previsti dalle due misure, infatti, possono includere l’impegno del beneficiario a partecipare a Progetti Utili alla Collettività (PUC), messi a disposizione dai Comuni o da altri enti a tale fine convenzionati con i Comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.
Il Decreto regola le forme e le caratteristiche dei PUC, le modalità di attuazione, gli obblighi in materia di salute e sicurezza e tutte le disposizioni di dettaglio contenute nell’Allegato 1.
Il Decreto, registrato dalla Corte dei Conti, è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I PUC, precisa il provvedimento, dovranno comportare per il soggetto obbligato un impegno compatibile con le altre attività dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo di sedici ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle otto ore settimanali potrà essere sviluppata sia su uno o più giorni della settimana sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l’obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento. L’applicazione della flessibilità prevista dal presente comma non potrà tuttavia essere contemplata nelle situazioni di ampliamento dell’impegno oltre le otto ore settimanali, a seguito di accordi tra il beneficiario ed i servizi.
Lo svolgimento delle attività previste nell’ambito dei PUC, precisa ancora il Decreto, è a titolo gratuito e non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Nell’ambito del Supporto alla formazione e al lavoro la partecipazione al PUC determina l’accesso a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 7 del decreto-legge n. 48 del 2023.
In ogni caso, però, i soggetti obbligati non potranno svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall’ente pubblico proponente o dall’ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dall’ente del Terzo settore. I medesimi soggetti obbligati non potranno altresì ricoprire ruoli o posizioni dell’organizzazione del soggetto proponente il progetto e non potranno sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro.
Non potranno infine essere oggetto dei PUC le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto, ovvero attività sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal Comune o dall’ente.