L’eventuale trasferimento di risorse per la copertura di costi sostenuti dalla società partecipata per l’erogazione di un servizio pubblico, ulteriori rispetto a quelle originariamente definite e programmate tra ente committente e la stessa società, assumono carattere straordinario ancorché previste nel contratto di servizio; come tale, il trasferimento ricadrebbe nelle ipotesi di cui al c. 5 dell’art. 14 del TUSP e pertanto, se la società registrasse perdite da tre o più esercizi consecutivi, richiederebbe la predisposizione di un piano di risanamento della partecipata che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni.
È quanto ha indicato la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 64/2021 PAR, precisando come “la natura di corrispettivo della eventuale contribuzione decisa dall’ente in favore della società che gestisca un servizio di pubblico interesse non esclude la riconducibilità del contributo economico alla nozione di “trasferimento straordinario” ai sensi dell’art. 14, co. 5, del d. lgs. 175/2016.
Ad avviso di questa Sezione, tale lettura rigorosa della disposizione appare pienamente condivisibile e senz’altro riferibile all’ipotesi in cui il trasferimento economico venga disposto in virtù di una clausola del contratto di servizio che consenta l’automatica compensazione dei costi non altrimenti coperti e, in ultima analisi, della differenza tra quanto programmato e quanto fatturato.
Simili clausole contrattuali, sulla cui illegittimità questa Sezione si è già espressa con deliberazione n. 380/2012/PRSE, ove consentissero di prescindere da qualsivoglia valutazione prodromica delle perdite, risulterebbero in contrasto con la necessità di un’adeguata programmazione del corrispettivo in sede predisposizione del contratto di servizio e con il connesso principio di efficienza della gestione esternalizzata.”