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Partecipata in liquidazione: ammissibile il rimborso parziale del credito dell’ente socio ma senza esonero di responsabilità

Nell’affrontare il quesito posto da un Comune in merito alla possibilità, per la propria società partecipata, di estinzione del debito nei confronti dello stesso ente socio mediante una combinazione di pagamento parziale in contanti e retrocessione di immobili per un importo inferiore al credito vantato dal Comune, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 61/2025/PAR, ha evidenziato come il suddetto intervento rientri nell’ambito dei poteri riconosciuti ai liquidatori; pertanto l’ipotesi presentata “non pone un problema né di correttezza dell’operazione – in quanto non vietata dall’ordinamento – né di conformità o meno ai principi di corretta gestione finanziaria e di tutela del patrimonio pubblico, in quanto dovranno essere i liquidatori a valutare, nel caso concreto ed alla luce del valore delle poste attive e passive del bilancio della società in house, con quali modalità dare soddisfazione, nei limiti delle risorse residue, al credito vantato dal socio pubblico”.

La procedibilità dell’operazione di rimborso parziale del credito non esclude tuttavia l’accertamento di eventuali responsabilità in capo ai referenti di società e Comune laddove all’origine del rapporto finanziario non pienamente soddisfatto risultassero operazioni non ammissibili. Così si esprimono infatti i magistrati contabili: “Ben diverse e più complesse considerazioni originerebbero da una disamina dell’ipotesi di un pregiudizio per le casse dell’Ente, non quale mero ineludibile effetto dell’esito della procedura di liquidazione, ma per effettive, sottostanti e non esplicitate ragioni che eventualmente determinano la solo parziale soddisfazione del credito, ovvero per la sussistenza di un insieme di consistenti operazioni di soccorso e finanziamento della società stessa in assenza delle condizioni di operatività della società e di sostenibilità per il bilancio dell’Ente.
Solo dalla circostanziata e concreta conoscenza – che allo stato questa Sezione non ha – di dette ragioni derivano per qualsiasi pubblico ufficiale – ed anche per questa Sezione – obblighi di denuncia di danno erariale alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

Tags: Danno erariale, Società in liquidazione