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Parere della Corte dei conti sull’atto di acquisizione di partecipazione societaria

Con la recente deliberazione n. 161/2022 PAR, la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha formulato il primo parere in ordine alla conformità alle previsioni del TUSP, dell’atto di acquisto di una partecipazione societaria deliberato dal Consiglio di un ente locale. Tale competenza è stata introdotta dalla Legge annuale sulla Concorrenza entrata in vigore solo lo scorso 27 agosto 2022 (l’art. 11 della L. 118/2022 ha aggiornato il c. 3 dell’art. 5 del D. Lgs. 175/2016). Il parere in oggetto rappresenta pertanto un riferimento essenziale per comprendere le modalità di verifica che i magistrati contabili intendono porre in essere per assolvere al compito recentemente assegnato loro.

La deliberazione è strutturata in due parti: nella prima parte si da conto dell’approccio che la Sezione si propone di seguire nel formulare il proprio parere, stante anche la novità dell’adempimento; in tal senso vengono esaminati ed approfonditi i seguenti punti caratterizzanti l’espressione del parere:
I) Individuazione della Sezione della Corte dei conti competente
II) Ambito di applicazione dell’art. 5 Tusp
III) Natura delle funzioni esercitate dalla Sezione competente della Corte dei conti che adotta il “parere” ex art. 5 Tusp
IV) Le procedure per l’adozione del parere ai sensi dell’art. 5 Tusp
V) Gli “effetti” della mancata pronuncia da parte della Corte dei conti o della deliberazione in tutto o in parte negativa, ex art. 5 Tusp
VI) Parametri ai quali deve attenersi la Sezione competente nel valutare la conformità dell’atto trasmesso
a)    Adempimento dell’onere di motivazione analitica sulla compatibilità con i fini istituzionali dell’ente (art. 5, comma 1, Tusp)
b)    Adempimento dell’onere di motivazione analitica sulle “ragioni” e sulle “finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato” (art. 5, comma 1, Tusp)
–    b.i) La motivazione sulla convenienza economica
–    b.ii) La motivazione sulla sostenibilità finanziaria
–    b.iii) La motivazione sulla scelta della “gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato”
c)    Adempimento dell’onere di motivazione sulla “compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa” (art. 5, comma 1, Tusp)
d)    Adempimento dell’onere di motivazione sulla “compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”. Verifica, qualora l’Amministrazione sia un ente locale, che “lo schema di atto deliberativo” sia stato sottoposto “a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate” (art. 5, comma 2, Tusp)
e)    Adempimento delle prescrizioni contenute nell’art. 7 Tusp quando si tratta di costituzione di nuove società e adempimento delle prescrizioni contenute nell’art. 8 Tusp quando si tratta di acquisizione di quote di società già costituite

Nella seconda parte della deliberazione, la Sezione regionale della Corte dei conti entra nel merito dell’atto sottopostole da un Comune, formulando le proprie considerazioni coerentemente con l’approccio specificato nella prima parte.

Tenuto conto della rilevanza della deliberazione in oggetto, segnaliamo che i suoi contenuti saranno ripresi ed analizzati, per quanto di interesse, nel prossimo webinar relativo al “Piano di razionalizzazione 2022 e rafforzamento dei controlli sulle partecipate”.

Tags: Acquisto partecipazione societaria