Nell’ultimo bollettino settimanale n. 28 del 12 luglio 2021, l’AGCM ha riscontrato la richiesta di parere di un Comune relativo alla possibilità, per la propria società in house, di rigettare la richiesta di un nuovo operatore per il servizio di pagamento delle aree di sosta mediante l’utilizzo di applicazioni informatiche per smartphone, tenuto conto che il servizio è già erogato da un operatore individuato dalla stessa società in house; nella richiesta, il Comune motiva la possibilità di limitarsi alla presenza di un unico operatore per il servizio in oggetto, considerate le ridotte dimensioni dell’ente e l’esigenza “di semplificazione degli oneri amministrativi e gestionali gravanti sulla Società, anch’essa di esigue dimensioni e dotata di poche unità di personale”.
Rispetto al caso rappresentato, l’AGCM ha richiamato preliminarmente il proprio parere n. AS1198 ad oggetto “Modalità di affidamento dei servizi di pagamento della sosta su strisce blu in aree comunali tramite smartphone”, pubblicato nel bollettino settimanale n. 24/2015, in cui aveva rilevato che “rispetto al servizio pubblico della sosta a pagamento sulle strisce blu, volto a realizzare il fine sociale di una programmazione razionale e organica dei parcheggi in grado di tener conto anche delle esigenze ambientali della comunità locale – il servizio di pagamento tramite smartphone appare presentare le caratteristiche di un servizio commerciale a valore aggiunto, diverso e ancillare rispetto al servizio principale”; in tal senso “non paiono esservi particolari problematicità tecniche connesse alla gestione simultanea di più sistemi informatici di gestione mobile della sosta e alla possibilità di contestuale verifica del pagamento della sosta da parte dell’utenza per ciascun sistema adottato dagli operatori (…) Per tali ragioni, non appare sussistere il principale presupposto per l’affidamento di un diritto di esclusiva a favore di un solo fornitore, ovvero la necessaria attribuzione di un onere di servizio derivante da una situazione di “fallimento del mercato”, in grado di ledere la tutela dell’interesse generale sottesa all’erogazione del servizio. Pertanto, il regime di concorrenza “nel” mercato – ovvero la contestuale offerta del servizio da parte di una pluralità di operatori – appare quello più idoneo a garantire un corretto confronto competitivo tra operatori”.
Sulla base delle considerazioni già espresse nel suddetto parere, l’AGCM, non essendo peraltro stata portata alcuna evidenza, da parte del Comune istante, circa l’esigenza di semplificazione degli oneri amministrativi e gestionali gravanti sulla società in house, ha ribadito che “al fine di favorire la concorrenza “nel” mercato tra gli operatori del settore, non sia giustificato un eventuale rifiuto di autorizzazione alla prestazione da parte di un nuovo gestore del servizio di pagamento mobile della sosta”.