Il 27 settembre scorso l’Aran ha pubblicato sul proprio sito alcuni nuovi interessanti pareri concernenti l’applicazione dei Contratti quadro che riportiamo qui di seguito.
Perché nel pubblico impiego si procede alla rilevazione dei partecipanti all’assemblea sindacale?
L’art. 20 L. 20 maggio 1970, n. 300 regolamenta l’istituto dell’assemblea sindacale nel settore privato stabilendo che il monte ore è fissato nel limite di 10 ore annue. Diversamente, l’assemblea sindacale nell’ambito del pubblico impiego prevede una norma di maggior favore (l’art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 1, del CCNQ del 30 novembre 2023) consistente nella circostanza che il monte ore permessi per tale istituto è pro-capite per dipendente e lo stesso può variare secondo quanto stabilito dai CCNL di comparto.
Si sottolinea, inoltre, che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex pluribus cfr. Cassazione n. 16942 del 21 luglio 2009), il citato limite di 10 ore nel settore privato costituisce il tetto complessivo di ore di assemblea che i soggetti sindacali possono indire in un anno.
Come detto nel settore pubblico, invece, il beneficio è pro capite e tale circostanza comporta che le organizzazioni sindacali possono indire assemblee fintanto che almeno un dipendente abbia a disposizione ore di permesso per parteciparvi, mentre sul singolo dipendente va verificato il superamento del numero massimo di ore fruibili per partecipare alle assemblee sindacali.
Da tale impostazione discende l’obbligo di rilevare i partecipanti all’assemblea al fine di computare le ore fruite dai singoli dipendenti e verificare il rispetto del limite individuale.
In caso di assemblea organizzata in modalità videoconferenza, la rilevazione dei partecipanti all’assemblea sindacale può essere effettuata dai soggetti sindacali che l’hanno indetta?
L’istituto dell’assemblea sindacale è disciplinato in via generale dall’art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i. Da ultimo l’art. 1, comma 1, del CCNQ del 30 novembre 2023 ha modificato l’art. 4 in parola, introducendo il comma 1 bis il quale prevede che “Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, è possibile che l’assemblea si svolga in modalità videoconferenza”. La norma contrattuale, pertanto, pur avendo aggiunto una nuova modalità di svolgimento dell’assemblea, ha mantenuto inalterate determinate prescrizioni e, tra queste, quella contenuta al comma 4 secondo la quale la rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascun lavoratore all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all’ufficio per la gestione del personale.
Conseguentemente, spetta all’amministrazione, ed in particolare ai responsabili delle singole U.O., la verifica di quali, tra i propri collaboratori, partecipino all’assemblea, sia se la stessa si svolga in presenza che in videoconferenza, indipendentemente dal fatto che il lavoratore effettui la propria attività sul posto di lavoro o a distanza (lavoro agile, da remoto, telelavoro). La rilevazione dei partecipanti, come previsto dal comma 4 in parola, dovrà essere poi comunicata all’ufficio che si occupa della gestione del personale affinché quest’ultimo provveda alla contabilizzazione delle ore di permesso fruite anche al fine del corretto calcolo del monte ore permessi per assemblea utilizzato da ciascun dipendente partecipante. Rientra, pertanto, tra i compiti connessi alla gestione del personale di ogni amministrazione individuare le modalità idonee ad effettuare tale tipo di rilevazione.
È possibile redigere il verbale di una informativa resa ai sindacati aventi titolo e alla RSU?
Il vigente sistema di Relazioni Sindacali si articola nei modelli relazionali della partecipazione e della contrattazione integrativa. Con riferimento alla partecipazione, si evidenzia che solo per la modalità relazionale del confronto è prevista la redazione, al suo termine, di “una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse”, mentre per quanto attiene all’informazione la relativa disciplina non contempla la redazione di alcun verbale.
Quali sono i soggetti titolari del diritto d’indire l’assemblea sindacale? I dirigenti sindacali di una O.S. non firmataria del CCNL possono indire l’assemblea sindacale?
La titolarità ad indire le assemblee sindacali è disciplinata dai contratti collettivi quadro sui diritti e le prerogative sindacali. In particolare l’art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 1, del CCNQ del 30 novembre 2023, al comma 2, chiarisce quali siano i soggetti che possono indire le assemblee sindacali stabilendo che “Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) o dalla RSU unitariamente intesa”
In altre parole, l’assemblea può essere indetta dalla RSU a maggioranza dei suoi componenti e/o da:
1. i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione delle RSU (art. 3, co. 1, lett. b);
2. i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’ACQ 7 agosto 1998 (art. 3, co. 1, lett. c);
3. i componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 10 dell’ACQ 7 agosto 1998 (art. 3, co. 1, lett. d);
4. i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa (art. 3, co. 1, lett. e);
Da quanto sopra si evince che ai fini dell’indizione dell’assemblea sindacale non rileva che l’organizzazione sindacale rappresentativa avente titolo sia anche firmataria del CCNL ma occorre verificare che i dirigenti abilitati siano ricompresi nell’elenco di cui al comma 1 sopra riportato.
Una organizzazione sindacale rappresentativa nell’Area o nel Comparto Istruzione e Ricerca titolata a partecipare alla contrattazione integrativa di livello nazionale che si svolge presso il Ministero competente, ha diritto, ai sensi dell’art. 6 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i., all’uso di un locale presso il Ministero stesso?
L’art. 6 del CCNQ del 4/12/2017 e s.m.i (Diritto ai locali), come l’art. 4 (Diritto di assemblea) e l’art. 5 (Diritto di affissione), disciplinano le agibilità sindacali che sono riconosciute, nei luoghi di lavoro, ai dirigenti sindacali appartenenti alle organizzazioni sindacali rappresentative nonché alla RSU (per il comparto) o alla RSA (per la dirigenza) di ogni singola amministrazione. Conseguentemente una organizzazione sindacale rappresentativa nell’Area o nel Comparto Istruzione e Ricerca, pur avendo titolo a partecipare alla contrattazione integrativa di livello nazionale che si svolge presso il Ministero competente, può esercitare i diritti di cui ai richiamati articoli 4, 5 e 6 solo nelle amministrazioni ricomprese nel comparto o area dove la stessa è rappresentativa, per la cui individuazione occorre fare riferimento all’art. 7, comma 4 del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024) del 22 febbraio 2024, nonché, per via del rinvio interno in esso contenuto, all’art. 5 del medesimo CCNQ.
I dirigenti sindacali territoriali di OO.SS. non firmatarie del CCNL possono essere invitati ad intervenire alle assemblee sindacali indette dalla RSU?
L’istituto dell’assemblea sindacale è disciplinato dall’art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.. In particolare, il comma 2 stabilisce quali siano i soggetti che hanno la titolarità dell’indizione della stessa ovvero quelli individuati nell’art. 3, comma 1, lettere da b) ad e) e/o dalla RSU unitariamente intesa, mentre il successivo comma 3 prevede che la convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati per iscritto all’ufficio del personale almeno tre giorni lavorativi prima della data richiesta per l’assemblea.
Conseguentemente, nulla vieta alla RSU, che deve indire l’assemblea a maggioranza dei propri componenti, di invitare dirigenti sindacali esterni come previsto dal richiamato comma 3. In tale contesto la circostanza che detti dirigenti sindacali invitati a partecipare all’assemblea indetta dalla RSU unitariamente intesa appartengano ad una organizzazione sindacale non firmataria del CCNL non rileva, come non rileverebbe se appartenessero ad una organizzazione sindacale non rappresentativa.
È possibile dare seguito alla richiesta pervenuta da una organizzazione sindacale di registrare le riunioni di contrattazione integrativa?
Tralasciando le eventuali implicazioni in materia di tutela dei dati personali, la fattispecie in esame non è disciplinata dai CCNL e, pertanto, la parte datoriale non ha alcun obbligo ad acconsentire a richieste di registrazione delle sedute di contrattazione integrativa.
Quali sono i tempi previsti per l’accreditamento dei terminali associativi?
L’art. 3, comma 2, del CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i. prevede che le organizzazioni sindacali rappresentative comunichino tempestivamente per iscritto alle amministrazioni i nominativi dei dirigenti sindacali elencati al precedente comma 1 che siano dipendenti dell’amministrazione stessa e che con le stesse modalità vengano comunicate le eventuali successive modifiche degli stessi.
Per quanto sopra, si evidenzia che la disposizione in esame non contempla alcun termine, né perentorio, né ordinatorio per l’esercizio di tale diritto.
La carica di componente RSU, in una Istituzione scolastica, è incompatibile con quella di consigliere di minoranza di un Ente Locale eletto come rappresentante di una Lista Civica?
L’art. 8 dell’ACNQ del 12 aprile 2022 prevede che “La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste da disposizioni legislative e/o dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU”. La norma in esame comporta che la carica di componente RSU sia incompatibile con quella di consigliere di minoranza di un Ente Locale.
Al fine di una corretta determinazione del monte ore dei permessi sindacali, fra i dipendenti in servizio al 31 dicembre devono essere computate alcune tipologie di personale che, a tale data, risultano assenti perché collocate in aspettativa?
Per il personale del comparto, le modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali sono disciplinate dall’art. 28, commi 1 e 2, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i. dove si precisa che tale monte ore complessivo si determina moltiplicando un determinato numero di minuti (60 per il Comparto Sanità e Funzioni Locali e 51 per i Comparti Funzioni Centrali, Istruzione e Ricerca e PCM) per il numero dei dipendenti in servizio che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’ente del comparto. “I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati.”
Per inquadrare correttamente la problematica, occorre circoscrivere il significato della locuzione “in servizio”.
Preliminarmente, si osserva che, laddove la locuzione “in servizio” venisse considerata sinonimo di “presente”, si determinerebbe l’aberrante conseguenza che la mera assenza del personale avrebbe l’effetto di comprimere le agibilità sindacali.
Ad una più coerente interpretazione si perviene, invece, se si tiene conto del fatto che il testo contrattuale specifica che “il personale in posizione di comando o fuori ruolo” viene conteggiato nell’amministrazione ove viene utilizzato. Tale precisazione, infatti, fotografa le ipotesi più probabili di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato “in servizio” – ovvero che prestano la propria attività – presso un’amministrazione diversa da quella in cui è incardinato il rapporto di lavoro.
Ne consegue che ai fini della determinazione del contingente dei permessi sindacali debba essere preso in considerazione il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che alla data del 31 dicembre sia formalmente assunto dall’amministrazione e non stia fruendo di alcun istituto legislativo e/o contrattuale che consenta la sospensione del rapporto di lavoro per costituzione di un altro rapporto di lavoro presso soggetti pubblici e/o privati.
Sulla base di tale considerazione, in via esemplificativa e non esaustiva, in sede di determinazione del monte ore non andrà considerato il personale a tempo indeterminato in aspettativa per conferimento di incarico dirigenziale ex art 19, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, quello in aspettativa ai sensi dell’articolo 110, comma 5, del TUEL o quello in aspettativa per conferimento di assegno di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della Legge n. 240/2010.
Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi di concessione di aspettativa sindacale, si ritiene che il dipendente interessato vada conteggiato nell’amministrazione ove insiste il rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ragione della particolare natura dell’aspettativa in parola.