In occasione dell’approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipate, è diffuso il dubbio se sottoporre il provvedimento all’organo di revisione per l’espressione del proprio parere.
In merito è utile, richiamare quanto previsto dal punto 3 lett. b) del c.1 dell’art. 239 del TUEL:
“1. L’organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
…
b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
…
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;”
Il passaggio normativo richiamato rappresenta una base di riferimento essenziale ma non del tutto esaustiva: se nel piano di razionalizzazione NON sono contenute misure che prevedono dismissioni di partecipate, nuove costituzioni di società e/ o riflessi sulle modalità di gestione dei servizi, è comunque dovuto il parere dell’organo di revisione?
Un’indicazione autorevole è riscontrabile nella recente deliberazione n. 48/2021 VSGO della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in cui i magistrati contabili, nel riscontrare la mancanza del parere dell’organo di revisione sui piani di revisione pregressi adottati da un comune, ricordano “l’opportunità di acquisire, comunque, il parere con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione, rispetto alla normativa recata dal Tusp”.
È pertanto raccomandabile che, pur in assenza di misure impattanti sul numero di partecipazioni detenute e sulle modalità di organizzazione dei servizi che ne consegue, il percorso di ricognizione delle società partecipate e la delibera di recepimento, vengano preventivamente condivisi con l’organo di revisione per una valutazione di coerenza rispetto alla corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016.