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Operazioni straordinarie sulle società partecipate non assoggettate al parere preventivo della Corte dei conti

La recente deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 19/2022 QMIG esplicita un importante orientamento riguardante gli interventi che coinvolgono le società partecipate: nello specifico, le operazioni straordinarie che riguardano società già partecipate da soci pubblici non comportano, per questi ultimi, l’obbligo di trasmissione e di acquisizione del parere obbligatorio da parte della Corte dei conti, recentemente previsto dall’aggiornamento del c. 3 dell’art. 5 del TUSP operato dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (L. 118/2022). I magistrati contabili motivano tale orientamento in base alla seguente discriminante: “L’assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione. In particolare, la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l’ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione.”

La deliberazione in oggetto effettua poi un’interessante analisi dei diversi interventi e provvedimenti riguardanti le partecipate sottoposti, in base a diversi richiami normativi, alla vigilanza della Corte dei conti per poi analizzare, singolarmente, le operazioni di trasformazione, di aumento di capitale finalizzato alla fusione e di incorporazione.

Tags: Motivazione analitica, Operazioni straordinarie, Parere Corte dei Conti