Nell’ambito della riforma della riscossione introdotta dalla Legge n. 160/2019, è stabilito (all’art. 1 co. 803) che debbano essere posti a carico dei contribuenti gli oneri della riscossione, ossia le spese sostenute dall’Ente impositore per l’attività di riscossione, unitamente agli interessi di mora.
La disciplina di riferimento si colloca in diverse disposizioni normative, ossia l’art. 1 co. 802 e 803 lett. a) per quanto riguarda le attività di riscossione promosse direttamente dall’Ente o tramite affidamento al concessionario e l’art. 1 co. 792 lett. i) per quelle effettuate dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER). In particolare:
- per quanto riguarda gli oneri inerenti alle attività di riscossione in gestione diretta è stabilita una quota di oneri della riscossione pari al 3% in caso di pagamento dell’avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla sua notifica, con un massimo di 300,00€ ovvero al 6% se il versamento viene effettuato oltre tale termine con un massimo di 600,00€. Gli interessi di mora sono conteggiati al tasso di interesse legale aumentabile fino a 2 punti percentuali;
- per la riscossione di AdER invece sono stabilite le medesime quote (3% e 6%) a seconda che la cartella sia pagata o meno entro il termine di 60 giorni dalla notifica ma non è previsto alcun limite massimo. Gli interessi sono poi stabiliti annualmente con decreto del MEF.
Ne discende, qualora dopo l’emissione in forma diretta da parte dell’Ente il carico non riscosso venga affidato a AdER per le procedure successive, un problema circa il caso in cui il versamento sia effettuato oltre il termine di 60 giorni ma prima che sia trasmesso all’Agente della riscossione il carico da iscrivere a ruolo (ossia durante il periodo di sospensione preventivo all’avviso delle fasi esecutive).
Per superare tale problematica, sarebbe opportuno considerare la “fase” in cui si trova l’atto al momento del versamento, avvisando opportunamente il contribuente – già nell’avviso di accertamento – in merito alla circostanza che la riscossione sarà attuata in prima istanza dal Comune e in seconda istanza da AdER con la necessaria applicazione di oneri di riscossione ed interessi differenti.
In altre parole, fino a quando non si sarà proceduto con l’affidamento ad AdER, gli interessi e gli oneri della riscossione saranno quelli previsti dall’art. 1 commi 802 e 803 sopra richiamati, ossia quelli previsti per la gestione diretta o con affidamento a concessionario dell’attività di riscossione. Se invece il pagamento avverrà tardivamente e successivamente all’affidamento all’Agente delle Riscossione, quest’ultimo sarà legittimato a procedere con la riscossione degli oneri accessori nel frattempo maturati, recuperando quindi la differenza derivante dell’attività integrativa svolta.
Il problema non si pone nel caso in cui il Comune decida di procedere autonomamente con la fase esecutiva (anche avvalendosi del supporto di una società di consulenza). In tale ipotesi infatti il Comune potrà riscuotere direttamente e senza problemi i versamenti tardivi, essendo certo che questi ultimi debbano comprendere gli oneri di riscossione nella misura del 6% con il limite massimo stabilito dalla norma sopra richiamata.