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Omessa adozione del piano anticorruzione della società in house: il mancato riscontro all’ANAC aggrava la sanzione

Le società partecipate dagli enti locali, affidatarie in house providing di servizi per conto dei comuni soci, sono tenute ad adottare annualmente il piano triennale di prevenzione della corruzione ovvero misure di prevenzione della corruzione integrative del modello ex d.lgs. 231/2001. La mancata adozione del provvedimento da parte di tali società è sanzionabile dall’ANAC sulla base delle competenze attribuite all’Autorità dal c. 5 dell’art 19 del DL 90/2014 conv. con L. 114/2014. In proposito, con la recente deliberazione n. 7/2021, il Consiglio dell’ANAC ha sanzionato una società in house operante nell’ambito dei servizi strumentali per omessa adozione del Piano anticorruzione 2020 – 2022, aggravando la sanzione a causa del mancato riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte della stessa Autorità.

Ricordiamo che la deliberazione n. 1134/2017 dell’ANAC, ad oggetto “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, attribuisce specifici compiti di impulso e vigilanza alle amministrazioni controllanti circa la nomina del Responsabile anticorruzione e l’adozione di misure di prevenzione della corruzione, anche integrative del “modello 231”, da parte delle proprie società in house; in tal senso, in vista della prossima adozione del Piano anticorruzione 2021 – 2023, si raccomanda alle amministrazioni locali di prevedere, laddove ne ricorrano i presupposti, specifiche misure di vigilanza sugli adempimenti delle proprie partecipate in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
 

Tags: ANAC, Piano anticorruzione, Società partecipate