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Occorre sempre motivare la partecipazione in una pluralità di aziende speciali con attività similari

La Corte dei conti Lombardia, con deliberazione n. 140/2023 PAR, ha riscontrato la richiesta di un Comune che ha posto un quesito circa la possibilità, per un ente locale, di detenere la partecipazione in due Aziende speciali, aventi per oggetto sociale attività analoghe o similari, ancorché in concreto svolgano servizi differenti.

I magistrati contabili, ricordando come il suddetto divieto sia formalmente applicabile alle società di capitali, segnalano tuttavia come la lett. c del c. 2 dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 comporti che il confronto circa la duplicazione delle attività venga esteso a tutti gli organismi partecipati e non solo alle società di capitali: “Si è già detto, inoltre, che la delega di funzioni e servizi pubblici alle aziende speciali assume rilievo nell’ottica del criterio di razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche (art. 20, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 175 del 2016), che, al fine di evitare la proliferazione di organismi strumentali, obbliga al riassetto delle partecipazioni detenute in società preposte ad attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società o enti strumentali, di qualsivoglia forma e natura giuridica. È evidente che il principio normativo ricavabile da tale norma impone alla pubblica amministrazione di fornire nel proprio piano di razionalizzazione le dovute informazioni in ordine a tutte le funzioni esternalizzate non soltanto a favore di organismi in forma societaria, ma anche a favore di consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali (ex multis, cfr. Sez. contr. Lombardia delibere n. 92/2018/VSG, e n. 161/2022/PASP), onerando l’ente interessato a motivare espressamente la scelta effettuata di costituire una nuova società e a specificare di non essere in possesso di società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (cfr. Sez. contr. Lombardia n. 335/2017/PAR, come richiamata in delibera Sez. contr. Lombardia n. 161/2022/PASP).”

Nel caso specifico evidenziato dal Comune, ovvero la possibilità di mantenere la partecipazione in due aziende speciali che possono svolgere attività similari (ancorché affidatarie di due servizi distinti), la Corte dei conti Lombardia, pur non riscontrando uno specifico divieto per tale situazione, raccomanda fortemente di motivare il mantenimento di tale situazione secondo i canoni costituzionali dell’economicità dell’azione amministrativa: “Da siffatto contesto normativo consegue che, pur in assenza di un espresso divieto di legge rispetto alla partecipazione dell’ente locale a una pluralità di aziende speciali preposte allo svolgimento di attività similari, l’autonomia organizzativa dell’ente locale costituente soggiace pur sempre al principio di legalità, il quale impone la finalizzazione di ogni scelta amministrativa al perseguimento di un interesse pubblico e un’utilità sociale, e al principio del buon andamento dell’azione amministrativa con i relativi precipitati dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa (cfr. Corte dei Conti Lombardia Sez. contr., n. 70/2017/PAR). Principio costituzionale, quest’ultimo, che, letto alla luce di quello dell’equilibrio di bilancio introdotto nel novellato art. 97 Cost., vincola l’amministrazione pubblica a impiegare nel modo più efficiente possibile tutte le risorse di cui dispone (Sez. contr. Marche, n. 115/2022/PAR); in altri termini, “il miglior rapporto tra equilibrio del bilancio e buon andamento dell’azione amministrativa risiede in un armonico perseguimento delle finalità pubbliche attraverso il minor impiego possibile delle risorse acquisite mediante i contributi e il prelievo fiscale” (Corte cost., 29 novembre 2017, n. 247) Come già affermato da questa Sezione, ogni opzione che determini la traslazione di un rischio in capo all’ente pubblico partecipante, attesa l’autonomia imprenditoriale di cui l’azienda speciale gode, deve mostrare un’adeguata razionalità economica, nonché corrispondere a uno specifico e concreto pubblico interesse, la cui esistenza va specificamente motivata alla luce degli scopi istituzionali perseguiti e della necessaria osservanza dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 della Costituzione e degli articoli 1 e 3 della legge n. 241 del 1990 (Sez. contr. Lombardia n. 152/2015/PRSE)”.

Tags: Azienda speciale, Razionalizzazione partecipate