Il Tar Campania con la sentenza n. 2851/2022 ha chiarito che nella determinazione delle tariffe della TARI è sempre necessario fornire adeguata dimostrazione della loro quantificazione.
Il caso in esame riguardava l’introduzione da parte di un Comune, con la delibera tariffaria della TARI, della categoria specifica destinata alle “sale da gioco” fissando peraltro la tariffa più elevata tra quelle previste per le utenze non domestiche senza tuttavia fornire idonea motivazione giustificativa della quantificazione della relativa tariffa e senza accompagnare tale scelta con un’adeguata istruttoria.
Sul medesimo tema la giurisprudenza amministrativa ritiene che i provvedimenti relativi alle tariffe TARI devono essere caratterizzati da “una congruenza esterna”, ossia “devono essere idonei a rivelare la ragionevolezza del percorso logico seguito dall’amministrazione nel processo di individuazione dei coefficienti per le diverse aree del territorio” (Consiglio di Stato, n. 3781/2015; Consiglio di Stato, n. 5908/2011; Consiglio di Stato, n. 750/2009; Tar Lazio, n. 11052/2016; Tar Lazio, n. 5788/2020).
E’ doveroso precisare che la possibilità per i Comuni di modificare le categorie, introducendone di nuove ovvero suddividendole in ulteriori sottocategorie, è sempre stata discussa, pur se, secondo l’interpretazione prevalente, ciò appare possibile a condizione che ci sia una adeguata istruttoria che porti alla definizione di criteri oggettivi funzionali alla determinazione di coefficienti numerici.
A ciò si aggiunga che, la creazione di coefficienti ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore per il Metodo Normalizzato costituisce operazione particolarmente complessa che richiede, talvolta, di rivedere completamente tutto il metodo di determinazione delle tariffe impiegato dall’Ente. A nostro avviso, nel caso di scelta del Metodo Normalizzato, è consigliabile quindi attenersi al criterio di determinazione delle tariffe, ai coefficienti e alle categorie TARI indicati dal Legislatore nel D.P.R. 158/1999, provvedendo poi ad inserire le eventuali utenze non direttamente classificabili mediante criteri di analogia con le categorie esistenti.