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Obblighi di comunicazione previsti dal TQRIF: si avvicina il termine del 31 marzo 2024 ma ad oggi non si conoscono ancora le modalità

L’Allegato A (TQRIF) alla Deliberazione 15/2022/R/Rif, prevede al Titolo XIII alcuni specifici obblighi di comunicazione che vedono coinvolti in modo differente tutti i Gestori del servizio integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani.

L’articolo 58 del TQRIF dispone difatti che, entro il 31 marzo di ogni anno, i Gestori comunichino all’Autorità, e all’ETC, il numero totale di utenze TARI aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente (suddivise per tipologie, quindi domestiche e non domestiche) e i dati inerenti alle prestazioni soggette a livelli generali di qualità, così come registrati ai sensi dell’articolo 56 del TQRIF. Per le gestioni ricomprese nello Schema I della matrice degli schemi regolatori, che ricordiamo non essere soggette a livelli generali di qualità, i Gestori devono provvedere alla trasmissione all’Autorità e all’ETC di una relazione attestante il rispetto degli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 nell’Appendice I del TQRIF. Nel caso in cui il Comune rivesta sia la qualifica di ETC che quella di Gestore della Tariffa, la relazione di quest’ultimo dovrà essere trasmessa esclusivamente all’Autorità.

All’interno del Testo Unico non vengono però specificate alcune importanti informazioni riguardanti l’assolvimento dei suddetti obblighi di comunicazione (come, ad esempio, le modalità di invio all’Autorità dei dati richiesti). A tal proposito ARERA, tramite comunicato datato 21 marzo 2023, aveva provveduto a fornire alcune delucidazioni.

Nello specifico, in quella circostanza era stato chiarito che gli obblighi di comunicazione previsti nel TQRIF dovranno essere assolti a partire dal 31 marzo 2024 (non quindi 2023, anno di entrata in vigore del Testo Unico) e che le modalità di trasmissione dei dati sarebbero state successivamente definite e comunicate dalla stessa Autorità.

Ad oggi, però, non risulta essere stato pubblicato alcun provvedimento riguardante i suddetti obblighi di comunicazione che possa chiarire ai soggetti Gestori (e quindi anche ai Comuni che gestiscono l’attività di Gestione Tariffe e Rapporto con gli Utenti) le modalità da seguire per la trasmissione all’Autorità dei dati richiesti.

Si auspica quindi che ARERA possa fornire nel più breve tempo possibile tutti i chiarimenti necessari ai singoli Gestori, al fine di consentire loro di adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 58 del TQRIF entro la fine del corrente mese.

Tags: ARERA, TARI, TQRIF