Skip to content

Obblighi di comunicazione previsti dal TQRIF (ex articolo 58): modalità da seguire

In una nostra recente news, avevamo sottolineato come, nonostante fosse ormai prossimo il termine del 31 marzo 2024, individuato da ARERA per l’assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel Testo Unico per la Regolazione della qualità del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF), l’Autorità non avesse ancora provveduto a rendere note le modalità da seguire per la trasmissione dei dati richiesti.

Ad oggi, dobbiamo purtroppo constatare quanto precedentemente indicato nella suddetta news, e pertanto che non risulta ancora essere stato pubblicato dall’Autorità alcun provvedimento, che possa chiarire ai soggetti Gestori (e anche ai Comuni che gestiscono l’attività di Gestione Tariffe e Rapporto con gli Utenti) le modalità da seguire per la trasmissione dei dati richiesti.

A parere di chi scrive le modalità più idonee per adempiere a quanto prescritto dall’Autorità, in attesa di informazioni più dettagliate da parte di quest’ultima, si configurano con l’invio della documentazione richiesta, sia ad ARERA che all’Ente Territorialmente Competente, tramite email.
L’indirizzo che lo scrivente ha ritenuto più appropriato per l’invio dei dati in questione all’Autorità è stato individuato sul sito istituzionale di quest’ultima, e risulta essere il seguente: protocollo@pec.arera.it. Per quanto concerne l’Ente Territorialmente Competente ogni Gestore dovrà fare riferimento a quello attivo sul proprio territorio, salvo i casi in cui il Comune rivesta entrambe le qualifiche: nel caso specifico si ritiene di poter soprassedere all’onere di trasmissione a quest’ultimo.

Tags: ARERA, TARI, TQRIF