Come noto, l’articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, riconosce alle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, fino al 31 dicembre 2026, di assumere giovani laureati con contratto a tempo determinato di apprendistato e, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni, con contratto di formazione e lavoro.
In attuazione della suddetta previsione normativa è stato adottato il decreto 21 dicembre 2023 del Ministro per la pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca, recante “Determinazione dei criteri e delle procedure per il reclutamento, con contratto a tempo determinato di apprendistato, di giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati sul portale InPA”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 17 del 22 gennaio 2024.
In data odierna l’Inps ha fornito con la circolare n. 31/2025 puntuali indicazioni sugli obblighi contributivi posti a carico delle pubbliche amministrazioni che assumono personale con i contratti a tempo determinato previsti dalla normativa in argomento.
In particolare l’Istituto ha rilevato che, considerata la specialità della disciplina prevista dall’articolo 3-ter del decreto legge n. 44/2023 e dal successivo decreto interministeriale 21 dicembre 2023, nonché la mancanza di una specifica regolazione degli obblighi contributivi, le pubbliche Amministrazioni che assumono giovani secondo le particolari forme contrattuali in commento sono tenute all’assolvimento degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori assunti a tempo determinato dalle stesse Amministrazioni, con riferimento alle Casse e ai Fondi di iscrizione delle medesime ai fini IVS (ad esempio, CPDEL, CTPS, FPLD), ai Fondi della Gestione pubblica (ex ENPAS o ex INADEL) per l’erogazione del TFR, alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla gestione ex ENPDEP.
Per il personale assunto con contratto di apprendistato e di formazione e lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3-ter del decreto-legge n. 44/2023, le pubbliche Amministrazioni sono tenute, inoltre, al versamento della contribuzione di finanziamento delle prestazioni della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
La suddetta contribuzione è dovuta nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (ossia, il contributo ordinario pari all’1,31%, in applicazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2 e comma 29, lett. d), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e il contributo integrativo pari allo 0,30%, introdotto dall’art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua).
Per effetto di quanto disposto dalla lettera d) del comma 29 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, non è invece dovuto il contributo addizionale di cui al comma 28 del medesimo articolo 2, pari all’1,40% della retribuzione imponibile.