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Obbligazioni solidali passive da sentenze esecutive riconoscibili come debiti fuori bilancio

Nel caso l’ente locale, pur vittorioso in giudizio e quindi non tenuto a sostenere le spese legali, risulti obbligato solidalmente con la parte soccombente per il pagamento delle spese per la registrazione della sentenza, lo stesso ente locale può ricondurre tali spese nell’ambito dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi della lett. a) del c. 1 dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 in quanto riconducibili a spese per sentenze esecutive. È quanto conferma la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo nella deliberazione n. 71/2025/PAR in risposta al quesito posto da un ente che ha evidenziato l’eventuale necessità di attivazione della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio in quanto, sebbene risultante vittorioso e, dunque, non condannato al pagamento delle spese legali, è stato destinatario della notifica di avviso di pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate per omessa registrazione del provvedimento da parte della controparte soccombente.

La deliberazione in oggetto evidenzia come “Nello specifico, per quanto ivi d’interesse, la lettera a) del richiamato comma 1 (dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, ndr) prevede la riconoscibilità dei debiti fuori bilancio derivanti da “sentenze esecutive”, concetto che include, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale, tutte le spese del giudizio comprese quelle relative alla registrazione dei provvedimenti in tal sede adottati (cfr. Sezione regionale di controllo per la Sardegna deliberazione n. 2/2009/PAR; Sezione regionale di controllo per la Liguria deliberazione n. 77/2019/PAR).
Infine, con riferimento all’attivazione o meno della procedura in argomento per il riconoscimento del debito de quo, si richiama quanto espresso dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG, circa la necessità che il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente, in senso ampio, da una sentenza esecutiva sia, sempre, preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa delibera di riconoscimento.
Il fatto che la notifica dell’avviso di pagamento per le spese di registrazione da parte dell’Agenzia delle entrate sia dovuta all’inottemperanza della controparte soccombente non muta, in quanto trattasi di obbligazione solidale passiva, quanto rappresentato (articolo 57, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Da ultimo, i magistrati contabili ricordano che “stante il consolidato orientamento della giurisprudenza civile nel ritenere che l’onere del pagamento delle spese di registrazione è a carico della parte soccombente, ancorché il giudice non abbia ciò specificamente precisato (Cassazione civile sentenze n. 1222/2021 e n. 16700/2022), si sottolinea la sussistenza, in capo all’Ente, del diritto di esercitare l’azione di regresso.

Tags: Debiti fuori bilancio, Obbligazioni solidali