Con deliberazione n. 125/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha fornito riscontro al quesito posto da un Ente che chiedeva quali correttivi utilizzare in caso di convenzione tra più Comuni per la gestione dell’ufficio di segreteria comunale nella registrazione degli “impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale”.
Il Comune istante ha infatti evidenziato che secondo le istruzioni contenute nella Circolare esplicativa del 13 maggio 2020 (Circolare emanata, di concerto, dai ministri della funzione pubblica, dell’economia e delle Finanze e dell’Interno), in caso di convenzione tra più Comuni per la gestione dell’ufficio di segreteria comunale “la spesa complessiva del segretario Comunale è imputata integralmente al Comune Capoconvenzione, mentre i comuni aderenti, prevedendo un mero trasferimento di risorse a rimborso non rilevano la loro quota fra quella delle spese di personale, in quanto tale operazione avviene su codici di spesa diversi da quelli indicati nella Circolare”.
In proposito la Corte, tralasciando volutamente ogni considerazione sul grado di cogenza delle Circolari applicative nel sistema di gerarchia delle fonti, ha ritenuto opportuno richiamare i principi generali del bilancio di cui al decreto legislativo 118 del 2011 e, nel caso di specie, il principio n. 18 (prevalenza della sostanza sulla forma) che si riporta integralmente: “Se l’informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l’esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l’elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio”.
A giudizio del Collegio, pertanto, dovrà essere considerata spesa di personale, dal comune capofila come anche dagli altri comuni, tutto ciò che attiene, nella sostanza, all’assunzione del personale stesso. Spetta all’ente motivare adeguatamente l’inclusione (o l’esclusione) di voci che, per loro natura, presentino eventuali ambiguità, da sciogliere sulla base del richiamato principio contabile.
Lo stesso criterio, afferma infine la Sezione, è utile per rispondere anche al terzo quesito proposto dall’Ente (diretto a stabilire quali correttivi sia legittimo utilizzare rispetto alla richiamata circolare esplicativa per un insieme di voci di cui “il sistema previgente” stabiliva lo stralcio dalla spesa effettiva di personale), con la precisazione che le norme del “sistema previgente” che, per motivi diversi, stabiliscono “puntualmente un insieme di voci da stralciare dalla spesa effettiva del personale”, non travolte dal nuovo sistema di calcolo dello spazio assunzionale, vanno con esso armonizzate. Sarà quindi responsabilità dell’Ente stabilire e motivare eventuali correttivi rispetto alla prassi precedente la riforma.