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Nuovo modello di dichiarazione IMU e Leasing

Come anticipato nella nostra precedente news del 17/06/2022 è in arrivo un nuovo modello di dichiarazione IMU.

Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione, allegate alla bozza di decreto, sono indicate le fattispecie più significative per le quali il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, tra le quali il caso dell’immobile oggetto di locazione finanziaria.
Nello specifico le istruzioni precisano che “l’art. 1, comma 743 della legge n. 160 del 2019, stabilisce che è soggetto passivo, tra gli altri, il locatario degli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. ll locatario è soggetto passivo, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.

La questione è stata oggetto di molteplici pronunce della Cassazione in tema di individuazione del soggetto passivo dell’IMU in quanto fonte di numerosi contenziosi nel caso in cui il bene immobile sia detenuto dal locatario a seguito della risoluzione del contratto di locazione finanziaria. L’orientamento maggioritario è aderente alla lettera della legge: la Cassazione ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, l’esistenza di un titolo legittimante il possesso o la detenzione dell’utilizzatore non già la detenzione materiale del bene attenendosi di conseguenza solo a dati certi e conoscibili come può essere la risoluzione del contratto e non la mera detenzione.

In ogni caso è rilevante la presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo (quest’anno il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, relativa all’anno di imposta 2021 slitta al 31 dicembre 2022 come indicato all’interno del D.L. Semplificazioni) a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta o un cambio della soggettività passiva nonché nei casi in cui si siano verificate variazioni che non sono conoscibili al Comune. 
 
Nel caso del leasing la dichiarazione IMU va presentata dal locatario entro i termini di legge essendo il locatario il soggetto passivo dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione anticipata o di mancato riscatto del contratto di locazione finanziaria, è la società di leasing (proprietaria dell’immobile) ad essere obbligata alla presentazione della dichiarazione IMU, in quanto nuovo soggetto passivo. E’ doveroso segnalare che nelle precedenti istruzioni IMU alla versione in commento è previsto un termine di 90 giorni dalla data di stipula del contratto stesso entro il quale il locatario deve presentare la dichiarazione e il medesimo termine deve essere rispettato dalla società di leasing in caso di risoluzione anticipata del contratto ma decorre dalla riconsegna del bene. Tale termine di 90 giorni non è al momento richiamato nelle nuove istruzioni IMU pertanto si considera il termine di dichiarazione ordinario.

Inoltre in merito alla corretta individuazione del soggetto passivo, in linea con l’orientamento maggioritario sopra richiamato e confermato anche dalle istruzioni in commento, se il proprietario, cessato il contratto, non rientra nella disponibilità dell’immobile, la soggettività passiva trasla dal locatario al proprietario/locatore dell’immobile, il quale sarà comunque chiamato al pagamento del tributo salva poi la facoltà di rivalersi sull’occupante abusivo dello stesso nel caso di mancata riconsegna. Ne consegue, a nostro avviso, che l’obbligo dichiarativo permane in capo alla società di leasing proprietaria anche se il bene non è stato riconsegnato ma il contratto è ormai risolto.