Il Consiglio dei Ministri ha da poco varato il nuovo decreto legge Covid (per consultare la bozza del provvedimento si veda la notizia da noi pubblicata in precedenza).
Nel testo del decreto in parola si stabilisce tra l’altro che, “in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali è obbligatoria e gratuita la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’idoneità all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”.
Vengono tuttavia previste anche talune ipotesi di esenzione, temporanea o definitiva, dall’obbligo di vaccinazione in relazione a specifiche condizioni cliniche appositamente certificate.
Il reiterato rifiuto da parte del lavoratore di sottoporsi a vaccinazione determinerà la sua sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Il datore di lavoro dovrà pertanto adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle poc’anzi indicate, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implichino rischi di diffusione del contagio. Qualora tuttavia l’assegnazione a diverse mansioni non risulti possibile, al lavoratore non verrà corrisposto alcun emolumento fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021).