Il 29 febbraio scorso è stato emanato l’atto di indirizzo del Vice Ministro dell’economia e delle finanze in relazione all’istituto del contraddittorio informato e generalizzato, disciplinato dal nuovo articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, recentemente modificato dal D.Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023.
La nota interviene in relazione alla questione relativa all’esclusione del diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, ribadendo che per poter individuare tali atti occorrerà attenderne l’elencazione che dovrà adottarsi con un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Nella nota si legge in particolare che “una lettura interpretativa d’ordine sistematico delle recenti novità normative che si sono susseguite porta a far ritenere che fino al momento dell’emanazione del decreto ministeriale di elencazione delle fattispecie nelle quali il diritto al contraddittorio è assolutamente escluso e, in ogni caso, fino alla predetta data del 30 aprile 2024 nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente”.
Con modalità piuttosto criptiche, pare emergere dalla lettura di quest’ultimo periodo la rassicurazione in merito alle modifiche procedurali che hanno generato apprensione tra gli addetti ai lavori: per gli atti emessi fino al prossimo 30 aprile e comunque fino all’emanazione del decreto ministeriale di elencazione degli atti esclusi, non si renderebbe vincolante l’applicazione del contraddittorio preventivo agli atti di accertamento emessi dagli uffici tributi.