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Nuovi pareri del Dipartimento della funzione pubblica in materia di pubblico impiego

Si arricchisce di tre nuovi pronunciamenti la sezione “Pareri e note circolari” del sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. Riportiamo di seguito una sintesi delle conclusioni (a tratti anche sorprendenti) cui è giunto il Dipartimento con i citati pareri.

La revoca della domanda di pensionamento in “quota 100” rende possibile la riammissione in servizio
In virtù di quanto disposto dall’articolo 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il dipendente che ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato con “quota 100” può presentare domanda di riammissione in servizio, residuando, in ogni caso, in capo all’amministrazione la valutazione circa l’accoglimento o meno della richiesta.
La valutazione dell’amministrazione, pur nell’ampia discrezionalità ad essa riconosciuta, dovrà comunque essere motivata sulla base di criteri coerenti, al fine di evitare atti irragionevoli e disparità di trattamento.

Non sussiste un diritto soggettivo del dipendente al collocamento in aspettativa per l’espletamento di incarichi a tempo determinato presso enti locali
Non sussiste alcun diritto soggettivo del dipendente al collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato presso enti locali.
L’amministrazione ha sempre la possibilità di valutare l’impatto che la concessione dell’aspettativa prevista dal comma 5 dell’articolo 110 potrebbe comportare sull’organizzazione dell’Ente e sullo svolgimento delle funzioni istituzionali, soprattutto negli enti di ridotte dimensioni organizzative.
A tale conclusione si perviene sulla base di una lettura sistematica del medesimo comma 5 dell’articolo 110 che, nell’introdurre un regime giuridico precedentemente non contemplato, ne prescrive l’obbligatorietà allo scopo di consentire la coesistenza di un contratto stipulato in base a tale disposizione in costanza di altro rapporto con la pubblica amministrazione, senza fornire tuttavia prescrizioni in ordine ad un eventuale affievolimento nell’esercizio dei poteri datoriali dell’amministrazione chiamata a disporre l’aspettativa.
Del resto, una diversa chiave di lettura della locuzione utilizzata dal legislatore (… “i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa…”), secondo cui in questi casi l’amministrazione di appartenenza potrebbe limitarsi solo a prendere atto della volontà del dipendente interessato di fruire dell’aspettativa, non appare condivisibile.
Infatti, sul punto, occorre tener presente la ratio della norma che è da ricercare nella volontà di definire in modo univoco la disciplina applicabile a valle dell’instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi del più volte citato articolo 110, e non nel configurare a monte un diritto del dipendente ad ottenere l’aspettativa de qua.

Inammissibilità dei congedi Covid durante la sospensione della didattica per giornate festive
I congedi previsti dal decreto legge n. 30/2021 possono essere richiesti esclusivamente nelle ipotesi in cui la sospensione della didattica sia giustificata da esigenze legate all’emergenza pandemica.
Conseguentemente, la portata applicativa di tale normativa non può estendersi a fattispecie come le vacanze pasquali o le giornate festive in cui non si verifica la prescritta condizione della sospensione dell’attività didattica in presenza. Si tratta, infatti, di ordinaria interruzione dell’attività didattica prevista dalla programmazione dei calendari scolastici e perciò del tutto svincolata dalla situazione emergenziale.

Tags: Congedi, Incarichi dirigenziali, Quiescenza