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Nuovi pareri del Dipartimento della funzione pubblica in materia di lavoro pubblico

Il Dipartimento della funzione pubblica ha reso disponibili negli ultimi giorni numerosi nuovi pareri in materia di pubblico impiego.
Gli stessi sono contenuti all’interno della nuova Banca Dati dei Pareri realizzata dal Ministero per consentire ai pubblici dipendenti, ai privati cittadini, agli operatori del sistema e a tutti coloro che ne abbiano interesse, la piena conoscibilità di tutti gli orientamenti applicativi ed interpretativi espressi dal Dipartimento stesso a partire dai primi anni 2000.
I documenti pubblicati nella Banca Dati dei Pareri riguardano vari aspetti della disciplina del pubblico impiego: dal trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale e della dirigenza pubblica alle assunzioni, dalla disciplina di ferie, permessi e congedi all’istituto della mobilità.
L’applicativo, presente all’interno del portale Lavoropubblico.gov.it, contiene oltre 400 documenti: direttive, pareri e note circolari in materia di trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale e della dirigenza pubblica. Grazie ai filtri della ricerca avanzata è possibile selezionarli per tipologia, argomento, destinatari, data di pubblicazione ed ambito giuridico.

Riportiamo di seguito una sintesi delle conclusioni cui è giunto il Dipartimento con i citati pareri.

Parere sull’applicazione dell’art. 2 del D.P.R. 487 del 1994 in materia di requisiti di ammissione alle procedure concorsuali
Il recesso per responsabilità dirigenziale previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001 e – per il personale dirigenziale degli enti locali – dall’art. 3 del CCNL dell’AREA II del 22 ottobre 2010, è una fattispecie introdotta con la privatizzazione e, pertanto, estranea ai casi di cessazione del rapporto di impiego previsti dal d.P.R. n. 3 del 1957 richiamati dall’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 1994. In termini astratti e generali -, stante il dettato dell’art. 2, comma 3, del citato decreto presidenziale ed il vigente ordinamento, non sussistono elementi per ricondurre il recesso per responsabilità dirigenziale alla casistica della citata previsione del decreto presidenziale, in assenza di previsioni espresse in tal senso.

Parere sulla portata applicativa dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 in relazione alla carica di consigliere di amministrazione di una società interamente partecipata dal Comune
L’art. 5, comma 9 del d.l. n. 95 del 2012 ha una duplice ratio: favorire il ricambio generazionale – con particolare riguardo alle figure di vertice – e il contenimento della spesa pubblica. La condizione di quiescenza, pertanto, è di per sé ostativa alla remunerazione di incarichi o cariche, a prescindere dalle risorse su cui grava l’assegno di pensione.

Parere sull’applicazione dell’aspettativa prevista dall’art. 18 della legge n. 183 del 2010 (aspettativa per il dipendente che svolge attività professionali o imprenditoriali)
Il rinnovo previsto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 56 del 2019 è da riferirsi alla durata massima della aspettativa inizialmente prevista in 12 mesi e, pertanto, è possibile aggiungere un ulteriore periodo di 12 mesi, pervenendo in tal modo ad una durata massima dell’aspettativa di 24 mesi di fruizione.

Parere sulla valutazione dell’impegno lavorativo del personale in part-time al 50 per cento per lo svolgimento di attività professionale
La compatibilità dell’impegno derivante dagli incarichi professionali assunti può ritenersi implicita laddove sia stata accordata la trasformazione del rapporto di lavoro in part time con le modalità richieste dal dipendente. L’esame dell’istanza di trasformazione è infatti la sede più opportuna per svolgere tale valutazione – che si configura come un onere in capo alle amministrazioni – anche in relazione alle modalità di svolgimento del part-time richieste dal dipendente. Successivamente alla trasformazione del regime orario del rapporto di lavoro, la compatibilità dell’impegno derivante dallo svolgimento dell’attività professionale con l’attività di servizio sarà invece desumibile all’esito del processo di valutazione della prestazione lavorativa, considerato anche sulla base del sistema di valutazione adottato da codesto Ministero conformemente alle norme vigenti in materia.
In ogni caso, successivamente alla trasformazione, devono ritenersi auspicabili oneri informativi sugli incarichi assunti laddove si consideri l’esigenza di monitorare l’effettiva insussistenza di situazioni di potenziale conflitto d’interesse nel corso dello svolgimento dell’attività professionale. A tal fine, è tuttavia necessario che le modalità attuative siano definite all’interno di un apposito regolamento, nel quale individuare le situazioni di potenziale conflitto di interesse. L’adozione di tale regolamento, che appare utile supportare con adeguate forme di pubblicizzazione, contribuisce alla semplificazione della gestione dei singoli rapporti part-time e all’eliminazione di possibili disparità di trattamento, assicurando la riconduzione delle singole fattispecie a criteri univoci.

Parere sulle modalità di fruizione del congedo per cure degli invalidi ex articolo 7 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119
L’articolo 7 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 riconosce il diritto dei lavoratori, mutilati ed invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, di fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni, sempreché le cure siano connesse all’infermità invalidante riconosciuta. La norma di interesse chiarisce, altresì, che il suddetto periodo di congedo non è computabile nei 180 giorni annui di periodo di comporto.
Ne consegue, quindi, che, in mancanza di una diversa previsione contrattuale, i giorni festivi che ricadono all’interno del periodo di congedo devono essere conteggiati con le stesse regole che disciplinano le assenze dovute ad un periodo di malattia ordinaria.

Parere in materia di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e di permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
Trovano tuttora applicazione le indicazioni operative fornite dal Dipartimento della funzione pubblica con la Circolare n. 1 del 2012, laddove è stato chiarito che il congedo straordinario, di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, cumulabile con i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92, è fruibile anche in modalità frazionata.
Nel caso di articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni, affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi (il sabato e la domenica) è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto, ovvero un’assenza per malattia del dipendente o del proprio figlio.
Pertanto, sulla base di quanto chiarito dalla richiamata Circolare, due differenti frazioni di congedo straordinario, intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo o permesso, devono comprendere, ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario, anche i giorni festivi ricadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi.

Parere in materia di permanenza minima del personale in caso di prima assegnazione – Articolo 3, comma 7-ter del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113
L’obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non ha ragione di operare qualora l’amministrazione rilevi che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative. Ciò, in ogni caso, nella prospettiva di perseguire l’obiettivo che il proprio assetto organizzativo e funzionale assicuri la massima efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa per l’assolvimento dei compiti e delle funzioni da svolgere al servizio della collettività.
In considerazione del fatto che l’ambito di applicazione della norma di cui in oggetto non può in alcun modo riflettersi nell’imposizione di vincoli paralizzanti per l’amministrazione, si ritiene pertanto che, alle condizioni sopra specificate, un neo dipendente, in possesso di un’anzianità di servizio inferiore ai 5 anni e vincitore di una procedura di mobilità volontaria, possa essere assunto da una diversa amministrazione, con il consenso – le motivazioni a sostegno del quale sono da ricondurre alla responsabilità dell’amministrazione, a seguito di valutazioni nell’ambito della propria autonomia organizzativa – dell’ente di appartenenza.

Parere sulla portata applicativa dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 in relazione alla stipula dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113
Il parere segnala che non è vietata la corresponsione di un compenso a soggetti già collocati in quiescenza che stipulino con una pubblica amministrazione un contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato, in quanto tale tipologia di inquadramento non rientra nell’ambito degli incarichi vietati individuati dalla disposizione normativa di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (incarichi di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali o cariche). Infatti, come anche esplicitato nelle circolari applicative n. 6/2014 e n. 4/2015, emanate sullo specifico tema dal Ministro per la pubblica amministrazione pro tempore: “Un’interpretazione estensiva dei divieti in esame, non coerente con il fine di evitare che soggetti in quiescenza assumano rilevanti responsabilità nelle amministrazioni, potrebbe determinare un’irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza […]”.
Come esplicitato nelle citate circolari, la disposizione in esame non impedisce ai soggetti in quiescenza, che abbiano superato il limite di età previsto dal proprio ordinamento, di concorrere per un impiego in una pubblica amministrazione, relativo a una carriera nella quale il limite ordinamentale sia superiore a quello dell’ordinamento di provenienza. Tale possibilità deve realizzarsi attraverso il superamento di un concorso pubblico che abbia come obiettivo il reclutamento di personale stabile all’interno della struttura organizzativa dell’amministrazione stessa. Questa indicazione, contenuta nella circolare n. 6, è aderente alla fattispecie rappresentata da codesto Ministero.
La locuzione “accesso agli impieghi”, contenuta nella suddetta circolare, non può intendersi come sinonimo di conferimento di un incarico o nomina ad una carica, anche ove queste ultime scaturiscano da una selezione pubblica. La distinzione delle due fattispecie deve rinvenirsi nella “stabilità” della posizione acquisita attraverso il superamento del concorso pubblico.

Parere sulla portata applicativa dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 in relazione al caso di modifica di status del soggetto incaricato (da dipendente a pensionato) nel corso dell’espletamento del mandato
La modifica di status del soggetto incaricato, da dipendente a pensionato, nel corso dell’espletamento del mandato e, quindi, la sopravvenienza di una situazione giuridica diversa rispetto a quella inizialmente considerata al conferimento dell’incarico, determina l’obbligo di applicare la normativa prevista per lo status sopravvenuto, con la medesima decorrenza e col prescritto regime di gratuità

Parere in tema di rimborso spese viaggio per dipendente assunto presso uffici di staff ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Al dipendente assunto presso gli uffici di staff di un Ente Locale ai sensi dell’art. 90 TUEL non spetta il rimborso spese per recarsi alla sede abituale di lavoro in quanto la disciplina applicabile nella specie è la stessa prevista per tutti i dipendenti dell’Ente Locale, considerando, peraltro, che detto rimborso non riguarda particolari attività autorizzate dall’ente.

Parere sulla durata dell’aspettativa prevista dall’art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Il periodo di collocamento in aspettativa, ex art. 23-bis DLgs 30.3.2021 n. 165, deve essere interpretato nel senso di ritenere che ad un primo periodo di massimo 5 anni ne possa seguire un altro di pari durata, inteso come rinnovo di una sola volta.

Richiesta di parere in merito alla possibilità di erogazione del buono pasto ai dipendenti ammessi alla fruizione del lavoro agile
Ciascuna amministrazione, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, può assumere le decisioni ritenute più opportune per l’erogazione di buono pasto in favore dei dipendenti ammessi al lavoro agile.

Parere in tema di collocamento a riposo d’ufficio
Posto il limite ordinamentale di età per la permanenza in servizio dei dipendenti pubblici fissato a 65 anni, ove il dipendente prima del compimento di tale età maturi un diritto a pensione, ma non lo eserciti, la P.A. potrà collocarlo a riposo d’ufficio solo al compimento dei 65 anni.

Parere in materia di trattamento economico e giuridico da applicare alle assenze per malattia dovuta a COVID; vigenza articolo 87, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Il periodo trascorso in malattia dovuta a Covid-19 è ancora oggi equiparabile al ricovero ospedaliero. Infatti, benché sia intervenuta nel frattempo la cessazione dello stato di emergenza (disposta con il decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022), deve comunque confermarsi che la disposizione in argomento risulta ancora vigente, in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative.
Peraltro, la vigenza del comma 1 dell’articolo 87 si desume anche dalla circostanza che, a differenza del comma 2, esso non è ancorato, come termine di durata, alla fine della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica decretato alla data del 31 marzo 2022.

Parere sulla fruizione dell’aspettativa prevista dall’art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l’assunzione a tempo determinato di dipendenti pubblici
Non emergono evidenti elementi ostativi di natura giuridica alla fruizione dell’aspettativa prevista dall’art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l’assunzione a tempo determinato. L’amministrazione dovrà, comunque, valutare in concreto, sulla base del ponderato esercizio del proprio potere datoriale, l’opportunità della concessione dell’aspettativa di cui trattasi, avuto riguardo, in ogni caso, alle specifiche esigenze organizzative.