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Nuovi orientamenti applicativi Aran ottobre 2021

In data odierna l’ARAN ha pubblicato nella propria banca dati alcuni nuovi orientamenti applicativi concernenti la corretta applicazione del CCNL del Comparto delle Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018.

Le indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70-quinquies CCNL Funzioni Locali 2016-2018 devono risultare da atto formale? Il riconoscimento economico può retroagire rispetto alla data formale dell’affidamento?
Si ricorda che i criteri generali per l’attribuzione per specifiche responsabilità, di cui all’art. 70-quinquies CCNL Funzioni Locali 21/05/2018, come nel sistema previgente, sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa ex art. 7, comma 4, lett. f) dello stesso CCNL 21/05/2018;
È orientamento consolidato di questa Agenzia che l’esercizio di compiti che comportano le “specifiche responsabilità” in esame, deve necessariamente risultare da previo atto formale di conferimento, e che non si ritiene percorribile far retroagire le condizioni legittimanti l’attribuzione del compenso relativo alla indennità in oggetto.

Qualora un dipendente vinca un concorso in una amministrazione di altro comparto (Es. Comparto Scuola, personale docente), ha diritto comunque alla conservazione del posto ex art. 20 del CCNL 21/10/2018?
L’art. 20, comma 10, del CCNL del 21.5.2018 delle Funzioni Locali prevede, come noto, la conservazione del posto senza retribuzione presso l’ente di provenienza al dipendente, a tempo indeterminato, che sia vincitore di concorso presso un altro ente o amministrazione, per un arco temporale corrispondente pari alla durata del periodo di prova stabilita dal CCNL applicato presso l’ente o amministrazione di destinazione.
La medesima disciplina trova applicazione anche in caso di provenienza da altro comparto di contrattazione, a condizione che in questo sussista una condizione di reciprocità, nel senso che esista nell’ambito della contrattazione collettiva di questo diverso comparto una clausola di contenuto analogo che riconosca ai dipendenti vincitori di concorso in altro comparto di contrattazione, il diritto alla conservazione del posto nell’ente di provenienza, per la durata del periodo di prova.
Questa condizione di “reciprocità”, con riferimento al personale docente della scuola, è soddisfatta dalle previsioni dell’art. 18, comma 3, del CCNL 29.11.2007, norma ad oggi, pienamente in vigore. Ai sensi della richiamata disposizione, infatti “il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova”. Conseguentemente, il dipendente di un ente locale vincitore di un concorso per docente nel comparto della scuola, ha diritto alla conservazione del posto presso l’ente locale di appartenenza per l’intero periodo di prova che, nel comparto della scuola, ha la durata di un anno scolastico.

È possibile l’assunzione a tempo indeterminato parziale, 18 ore settimanali, di un lavoratore alle dipendenze di altro ente locale, con diverso profilo professionale a part time al 50%?
L’articolo 92 del D.Lgs 267/00, come noto, prevede per il solo personale degli enti locali una specifica deroga al divieto generale di cumulo dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego.  Pertanto, un ente locale può legittimamente procedere alla assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale, purché siano rispettate le previsioni del comma 1 dello stesso art. 92.
Come specificato all’art. 53 “Rapporto di lavoro a tempo parziale” del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, da leggere in combinato disposto con l’art. 19 “Contratto individuale di lavoro” dello stesso contratto:
– la previsione dell’assunzione e della tipologia contrattuale deve essere prevista nel Piano dei Fabbisogni (comma 1 lett. a) art. 53);
– il rapporto di lavoro a tempo parziale è costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro in cui si devono stabilire anche le modalità di articolazione della prestazione lavorativa: durata e collocazione temporale con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno (comma 11, art. 53 e comma 4 art. 19 dello stesso CCNL);
– nel caso di specie, il dipendente avrà due distinti contratti individuali di lavoro che regolano i rispettivi rapporti;
– il dipendente all’atto della costituzione del rapporto di lavoro deve rendere la dichiarazione di cui al comma 6 dell’art. 19 del CCNL in esame, in merito all’insussistenza di cause di incompatibilità, che dovrà essere resa con riferimento al posto da ricoprire.

Ai titolari di posizione organizzativa del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato può essere erogata l’indennità di cui all’art. 70 bis comma 1, relativa allo svolgimento di attività disagiate?
Ai titolari di posizione organizzativa, di cui all’art. 14 CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato possono essere erogati unicamente i compensi elencati all’art. 18 del medesimo CCNL. Tra i compensi aggiunti ivi elencati non è compresa l’indennità di cui all’art. 70 bis comma 1, relativa allo svolgimento di attività disagiate.
 

Tags: Part-time, Posizioni organizzative, Trattamento accessorio