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Nuovi orientamenti applicativi Aran febbraio 2024

Pubblichiamo di seguito alcuni nuovi orientamenti applicativi pubblicati quest’oggi sul sito dell’Agenzia.
Ancorché alcuni di questi pareri riguardino enti appartenenti al comparto delle Funzioni Centrali, le indicazioni ivi contenute appaiono di sicuro interesse anche per gli enti locali, stante l’identica formulazione letterale degli articoli di riferimento.

Nel computo dei giorni di congedo parentale in cui al lavoratore/lavoratrice spetta l’intera retribuzione si devono tenere in considerazione anche i giorni di congedo interamente retribuiti fruiti eventualmente dal coniuge lavoratore pubblico che, tuttavia, non rientra nell’ambito di applicazione soggettiva del D. Lgs. n. 165/2001 (ad es. magistrato, militare, prefetto, ecc…)?
L’art. 28 CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 (per il comparto Funzioni Locali si veda l’art. 45 del CCNL del 16/11/2022) riguarda i congedi dei genitori e stabilisce al comma 3 che per i primi 30 giorni compete al dipendente l’intera retribuzione (cd. clausola di miglior favore). La stessa clausola in commento prevede che, con riguardo alla modalità di calcolo, i citati 30 giorni vengono “computati complessivamente per entrambi i genitori” riferendosi con tale locuzione all’ipotesi in cui entrambi i genitori siano dipendenti di amministrazioni ricomprese nell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 (cd. lavoro pubblico contrattualizzato).
Di conseguenza, i 30 giorni di retribuzione intera al 100% non possono essere ridotti – o in qualche modo limitati – dall’eventuale conteggio dei giorni di congedo parentale interamente retribuiti fruiti dall’altro genitore se il rapporto di lavoro di questo ultimo è disciplinato dal diritto pubblico, come nel caso ad esempio dei magistrati, dei militari, dei prefetti, ecc…

I permessi studio di cui all’art. 46 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018 possono essere richiesti anche per lo svolgimento di tirocini o stages il cui espletamento è richiesto per il completamento del piano degli studi intrapresi?
L’istituto dei permessi per il diritto allo studio è disciplinato dall’art. 46 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018 (per il comparto Funzioni Locali si veda l’art. 46 del CCNL del 16/11/2022) ed ha come finalità quella di consentire ai lavoratori di proseguire il loro percorso di studio acquisendo un titolo di studio ulteriore rispetto a quello posseduto. Per tale motivo, tale istituto può essere utilizzato solo per la frequenza a corsi che consentano il rilascio di titoli di studio riconosciuti dall’ordinamento e per la frequenza dei relativi esami.
Tuttavia, in tale ambito si registra un’evoluzione dei programmi didattici offerti dai diversi Enti formativi, per cui la didattica non consta più – e solamente – in un approccio teorico ma, sempre più frequentemente, ad esso si affianca un momento di apprendimento pratico e concreto tramite il tirocinio o gli stages.
Pertanto, nel caso in cui la frequenza di tali tirocini/stages sia parte integrante del percorso di studi intrapreso senza la quale non sia possibile il conseguimento del titolo di studio, si ritiene che nel monte ore indicato dall’art. 46 citato possano rientrare anche le ore richieste per l’espletamento di detti tirocini.
Resta impregiudicata, ovviamente, la preventiva valutazione da parte dell’Amministrazione in ordine alle incompatibilità tra l’attività lavorativa del lavoratore-studente e l’attività da svolgere durante il tirocinio/stage.

Nella locuzione “propri dipendenti” presente nell’articolo dedicato al welfare aziendale è ricompreso anche il personale di ruolo temporaneamente assegnato ad altre pubbliche amministrazioni (cd. comandati out) ed il personale di ruolo presso altre amministrazioni temporaneamente assegnato presso l’amministrazione (cd. comandati in)?
L’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 55 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 (per il comparto Funzioni Locali si veda l’art. 82 del CCNL del 16/11/2022) relativo al welfare aziendale è ordinariamente rivolto al personale che presta servizio presso l’amministrazione, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso sia assunto presso l’amministrazione o vi sia temporaneamente assegnato. Ciò in considerazione della generale finalità di accrescimento del benessere dei lavoratori e di miglioramento del clima organizzativo sottesa a tale istituto. Il mancato riconoscimento di tali benefici al personale che presta servizio presso l’amministrazione – ancorché vi sia assegnato temporaneamente – non risulterebbe in linea con tale generale finalità. Tuttavia, si dovrebbe escludere che un dipendente assegnato temporaneamente possa cumulare benefici presso l’amministrazione in cui presta servizio in comando e presso l’amministrazione con la quale è instaurato il proprio rapporto di lavoro.
Considerazioni parzialmente diverse potrebbero inoltre essere avanzate per alcune categorie di benefici, le quali, per la loro particolare natura, richiedono una continuità nelle erogazioni. Si pensi, ad esempio, a benefici consistenti nel versamento di quote integrative ai Fondi di previdenza complementare. In tali casi, dunque, la contrattazione integrativa – alla quale compete, come è noto, la individuazione dei criteri per i piani di welfare – potrebbe valutare, fermo restando il necessario rispetto del complessivo budget di spesa, il riconoscimento di taluni benefici anche a personale in comando out. Anche in questo caso, dovrebbe però escludersi il cumulo dei benefici presso diverse amministrazioni.

Come si contempera l’esercizio del diritto di assemblea con la necessità di garantire le prestazioni indispensabili (Comparto Funzioni Locali)?
L’art. 4, comma 6 del CCNQ 4.12.2017 e s.m.i. precisa che “Durante lo svolgimento delle assemblee nelle unità operative interessate deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto o area.”.
La questione risulta, quindi, chiaramente definita dalla richiamata clausola contrattuale e, nello specifico del comparto Funzioni Locali, il riferimento è quello dell’Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali del 19 settembre 2002 come modificato ed integrato dall’Accordo dell’8 marzo 2016, il quale rinvia ai singoli enti destinatari di contestualizzare le norme in funzione delle realtà operative in cui si applicano, con particolare riferimento alle dotazioni di personale da mantenere in servizio.
Resta fermo che le prestazioni indispensabili da garantire in caso di assemblea sindacale sono le stesse previste in caso di sciopero dai suddetti Accordi.
Con riferimento al livello di relazioni sindacali competente per materia, si riporta il comma 1 dell’art. 5 del richiamato accordo “Ai fini dell’art.2, comma 2, mediante regolamenti di servizio adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art.43 del D.Lgs.n.165/2001, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.”

L’Amministrazione ha l’obbligo di fornire una risposta per iscritto che prenda atto dell’indizione della assemblea a seguito di quanto disposto dall’art. 4, comma 3 del CCNQ del 4 dicembre 2017?
Poiché il comma 3 dell’art. 4 prevede che “Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza per l’amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici”, si evince che l’amministrazione ha la facoltà di intervenire nell’esercizio del diritto sindacale esclusivamente al ricorrere di motivate condizioni eccezionali, restando impregiudicato il diritto dei soggetti sindacali aventi titolo ad indire l’assemblea e fatta salva la necessità di concordare i locali dove l’assemblea si svolge. Sarà onere dell’amministrazione fornire opportuna informativa alle articolazioni organizzative interne per consentire l’adozione delle misure atte a garantire la continuità della funzionalità dei servizi e per la necessaria rilevazione dei partecipanti. Si evidenzia, invece, l’opportunità di dare tempestiva comunicazione al personale in caso di rinvio o di annullamento dell’assemblea indetta.

Tags: Congedi, Permessi, Welfare integrativo