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Nuovi orientamenti applicativi Aran dicembre 2022

Si arricchisce ulteriormente la raccolta di pareri rilasciati dall’Aran in merito all’applicazione del nuovo CCNL del Comparto delle Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre scorso.
Riportiamo di seguito i nuovi pareri pubblicati in data odierna.

L’incremento dell’indennità prevista dall’art. 94 del nuovo CCNL del 16.11.22 riconosciuta a favore del personale educativo, docente ed insegnante, grava sul Fondo risorse decentrate o sul Bilancio dell’Ente?
La disposizione in esame prevede un incremento lordo di € 200,00 delle indennità professionali di cui all’art. 37, comma 1, lett. c) e d), del CCNL del 6.07.1995, come integrate dall’art. 6 del CCNL 5.10.2001 e all’art 31, comma 7, del CCNL 14.9.2000. La locuzione “secondo la disciplina ivi prevista” è riferita alle causali di corresponsione e non alla fonte di finanziamento. Inoltre, il contratto, nel prevedere l’incremento, non fa in alcun modo riferimento ad una copertura a carico del Fondo. Per tali ragioni, detto incremento grava interamente sul Bilancio dell’ente. Preme evidenziare, inoltre, che la data di decorrenza di detto incremento è legata all’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale (art. 13 comma 1), ossia il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione del CCNL (1° aprile 2023).

La specifica indennità prevista dall’art. 70 septies del CCNL 21.05.2018 a favore del personale in cat. A e cat. B1, con l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione sarà ancora erogabile?
La specifica disciplina prevista dall’art. 70 septies del CCNL 21.05.2018 non essendo stata disapplicata o sostituita dal nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022 è pienamente vigente. Pertanto continuerà ad essere erogata anche dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, ossia anche dopo il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione del CCNL (1° aprile 2023). Si ricorda che questa indennità è finanziata dai rispettivi Bilanci degli Enti.

Al momento dell’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, la retribuzione di posizione degli incaricati di posizione organizzativa deve essere riparametrata automaticamente in funzione del nuovo valore massimo di cui all’art. 17 comma 2 (con importo massimo fissato a 18.000 euro)?
Al riguardo, preme evidenziare che il primo comma dell’art. 13, al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme, relative al sistema di classificazione, ha precisato che tutte le disposizioni previste nel Titolo III sull’Ordinamento professionale entreranno in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione del CCNL. La decorrenza posticipata, pertanto, tenuto conto della data di sottoscrizione del CCNL, deve essere intesa al 1° aprile del 2023.
Quindi, alla predetta data, come chiarisce il seguente comma 3 dello stesso art. 13, gli incarichi di posizione organizzativa in essere, in prima applicazione, dovranno essere automaticamente ricondotti agli incarichi di EQ. Tuttavia, gli stessi incarichi di posizione organizzativa, in quanto conferiti secondo la previgente disciplina di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL del 21 maggio 2018, proseguiranno fino alla naturale scadenza, con i valori di retribuzione di posizione in essere e senza alcuna riparametrazione degli stessi.

Tags: Posizioni organizzative, Trattamento economico