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Nuovi orientamenti applicativi Aran aprile 2024

Pubblichiamo di seguito alcuni nuovi interessanti orientamenti applicativi pubblicati quest’oggi sul sito dell’Agenzia.

Lo 0.55% del monte salari 2018 richiamato dall’art. 1, comma 612, della Legge n. 234 del 30.12.2021 e all’art. 13 CCNL Funzioni Locali 2019-2021, ai fini dell’espletamento delle progressioni tra le Aree cd “in deroga”, viene calcolato al netto o al lordo degli oneri riflessi?
Lo 0,55% di cui all’art. 1, comma 612, della Legge n. 234 del 30.12.2021, come richiamato all’art. 13 del CCNL 16.11.2022 è calcolato sul monte salari dell’anno 2018.
Quando il contratto collettivo utilizza l’espressione “monte salari”, come nel caso di specie (e fatte salve eventuali diverse specificazioni), si riferisce al complesso delle retribuzioni “lordo dipendente” e, quindi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione.
L’applicazione dello 0,55% al “monte salari”, così come sopra definito, determina, come risultato, una quantità di risorse “al netto degli oneri riflessi” a cui l’amministrazione deve aggiungere gli oneri riflessi a suo carico.
Si chiarisce con un esempio:
– un’amministrazione ha avuto nel 2018 un monte salari di 2.500.000 Euro (netto oneri riflessi);
– si ipotizzi che detta amministrazione abbia deciso di stanziare le risorse nella misura massima consentita (0,55%);
– la provvista finanziaria “netto oneri riflessi” è di 8.250 Euro;
– la provvista finanziaria “lordo oneri riflessi” (oneri riflessi al 37%) è di 11.302,50.
– tale provvista finanziaria “lordo oneri riflessi” copre l’intera spesa sostenuta dall’amministrazione al “lordo degli oneri riflessi”.

L’elenco dei profili professionali indicati nelle declaratorie Allegato A) del CCNL 16.11.2022 è da considerarsi esaustivo? L’ente può prevedere altre figure?
Con riferimento al quesito in esame, si conferma che l’elenco dei profili, indicati nelle declaratorie di cui all’allegato A) al CCNL del 16 novembre 2022, non è esaustivo ma soltanto esemplificativo. I profili professionali, che, come noto, descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dell’area, sono identificati dagli enti in relazione al proprio modello organizzativo nell’ambito delle proprie prerogative datoriali, come espressamente previsto all’art. 12, commi 5 e 6 del medesimo CCNL, previo Confronto con la parte sindacale, come indicato all’art. 5 comma 3 lett. c) del CCNL in oggetto.

In base alla nuova formulazione dell’art. 20, comma 1, lett. c) del CCNL del 16.11. 2022 è possibile pagare delle ore di straordinario elettorale ai titolari di EQ anche in caso di mancata acquisizione di risorse?
Si evidenzia che l’art. 20, comma 1, lett. c) del CCNL del 16.11. 2022, nel confermare la disciplina previgente di cui all’art. 18, comma 1, lett. c) del CCNL del 21.05.2018, deve essere correttamente interpretata nel senso che i compensi per lavoro straordinario, effettuato da parte del personale titolare di incarico di EQ, possono essere riconosciuti agli stessi solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse.
Il citato art. 20, comma 1, lett. c), infatti, nel richiamare l’art. 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art 16 del CCNL del 5.10.2001, rinvia al disposto in essa contenuto secondo cui “Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative”

Qualora in sede di contrattazione integrativa, ex art. 7, comma 4, lett. ac) del CCNL 16.11.2022, venisse consentito, in caso di turno festivo infrasettimanale, di optare per il riposo compensativo in luogo dell’indennità maggiorata ex art. 30, comma 5, lett. d)”, al dipendente andrebbe comunque riconosciuta una maggiorazione del turno prestato in quella giornata?
In relazione al quesito in oggetto, non può che evidenziarsi che, ove ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. ac) del CCNL 16.11.2022, in sede di contrattazione integrativa, sia stata prevista la facoltà per il personale di fruire di un equivalente numero di ore di riposo compensativo in giornata festiva infrasettimanale, tale tutela, come inequivocabilmente ivi precisato, dovrà essere riconosciuta “in luogo della corresponsione dell’indennità di turno spettante ex art. 30, comma 5, lett. d)”.
Poiché la fruizione del riposo compensativo rappresenta una tutela alternativa al riconoscimento della indennità ex art. 30, comma 5, lett. d), è escluso che, ove il personale opti per essa, possa essere attribuita alcuna delle altre maggiorazioni espressamente individuate al richiamato art. 30, comma 5.

Al dipendente iscritto ad una facoltà telematica, in cui le lezioni sono sempre seguite in modalità “asincrona”, possono essere concessi i permessi di cui all’art. 46 del CCNL 16.11.2022 per sostenere gli esami in presenza?
Con riferimento al quesito in esame, si osserva che la circostanza che il corso di studi universitario telematico preveda lezioni in modalità asincrona non pregiudica la possibilità di fruire delle 150 ore per poter sostenere – in presenza – i relativi esami di profitto, così come previsto dal comma 4 dello stesso art. 46 del CCNL 16.11.2022.

Un dipendente cessato dal servizio in data 28 febbraio 2023, prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, utilmente collocato nella graduatoria di progressione economica, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 16.11.2022, può essere beneficiario della stessa?
Come da orientamento già espresso (CFL 234), le progressioni economiche attivate per il 2023 secondo la disciplina dell’art. 16 del CCNL 16.11.2022 hanno decorrenza 1° gennaio 2023, pertanto, tutti i dipendenti utili in graduatoria e beneficiari della progressione, in quanto in possesso dei requisiti previsti, acquisiranno il differenziale stipendiale dal 1 di gennaio, a prescindere dalla data di cessazione in corso d’anno.

Con riferimento al requisito di partecipazione alle progressioni economiche all’interno dell’area di inquadramento ai sensi dell’art. 14 del CCNL 16.11.2022 è possibile valorizzare il tempo determinato espletato nella ex categoria D3?
E’ orientamento consolidato della scrivente Agenzia ritenere che i periodi di lavoro a tempo determinato possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del possesso del requisito di ammissione alla procedura di progressione economica, di cui all’art. 14 comma 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022, a condizione che siano stati svolti nella medesima area/profilo o comunque equivalente. Considerato che la categoria D3 per effetto del CCNL del 21.05.2018 era stata ricondotta all’unica categoria giuridica D, nel caso di specie è sicuramente possibile ritenere che trattasi della stessa categoria/area.

Ai sensi dell’art. 14 del CCNL comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 è ancora possibile l’attribuzione di differenziali stipendiali al personale comandato e distaccato presso altri enti, amministrazioni, aziende?
Con riferimento al quesito in esame, si osserva che la circostanza che la nuova clausola contrattuale sulla disciplina delle progressioni economiche, contenuta all’art. 14 del CCNL 16.11.2022, non contempli espressamente la partecipazione del personale comandato/distaccato presso altre PA alle predette procedure non pregiudica di certo la possibilità del personale in questione di partecipare alle stesse qualora sia in possesso dei requisiti ivi previsti.

Tags: EQ, Progressioni economiche, Progressioni verticali