In data odierna il Ministero dell’Interno ha pubblicato un’interessante nota di lettura dell’articolo 18-quater della legge 7 ottobre 2024, n. 143 (di conversione del decreto-legge n. 113/2024), recante nuove disposizioni in materia di attribuzione ai segretari di fascia “C” della titolarità di sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore.
Il Ministero ricorda preliminarmente che la norma in esame, il cui fine è quello di supportare gli enti locali nell’attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevede che i segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera (C), in presenza delle specifiche condizioni ivi previste, possano essere autorizzati ad assumere la titolarità anche nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti (o di un comune fino a 10.000 abitanti nelle isole minori) per un periodo massimo di 24 mesi, con l’attribuzione del conseguente maggiore trattamento economico previsto per la sede superiore.
Tanto premesso, la nota di commento segnala come il nuovo articolo 18-quater completi, sotto vari e diversi profili, la disciplina del segretario di fascia C incaricato della titolarità di sede ai sensi dell’articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
a) Periodo massimo delle autorizzazioni in deroga (Articolo 18 quater, comma 1, decreto – legge n. 113/2024)
Il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo durante il quale permane l’iscrizione nella fascia C, può essere autorizzato a svolgere gli incarichi di cui all’articolo 12-bis citato per un periodo non superiore a ventiquattro mesi complessivi.
Per converso, anche a seguito della novella, resta fermo che il comune, dopo il decorso dei predetti 24 mesi, potrà attribuire, ad un diverso segretario di fascia C, un incarico ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 12-bis, fermo restando il limite temporale di 24 mesi che ciascun segretario di fascia C può svolgere in deroga e gli altri presupposti di legge.
b) Ulteriore autorizzazione in deroga (Articolo 18 quater, comma 2, decreto – legge n. 113/2024)
Viene introdotta, inoltre, una disciplina speciale – relativa alla fattispecie del segretario di fascia C per il quale sia decorso il succitato periodo massimo di incarico di complessivi 24 mesi.
I comuni di cui all’art.12 bis, la cui sede di segreteria si è resa vacante anche per il decorso del periodo massimo di incarico conferito ex art.12 bis, avviano la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria (art.15, c.3, secondo periodo, del D.P.R. n. 465/1997) per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti, ex art.31, c.5, primo periodo, del CCNL 16.05.2001 (fascia B).
Ove la predetta pubblicizzazione dovesse risultare deserta, i comuni in questione potranno alternativamente:
• avvalersi della procedura di cui all’articolo 12-bis, c.1, lett. b) del Decreto Legge n.4/2022, chiedendo l’autorizzazione alla nomina di un nuovo segretario di fascia C, che non abbia svolto incarichi in deroga o che abbia svolto tali incarichi presso altri enti per un periodo inferiore a quello massimo previsto di 24 mesi. In tale ultimo caso, la durata dell’incarico in deroga non potrà eccedere i 24 mesi complessivi consentiti dall’art. 18-quater, comma 1, del decreto-legge 113/2024;
• chiedere una ulteriore e speciale pubblicizzazione, eccezionalmente aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera.
A fronte di quest’ultima speciale pubblicizzazione, i comuni de quibus – impregiudicata comunque la possibilità di nominare, ai sensi dell’articolo 31, c.5, primo periodo, del CCNL del 16.05.2001, un segretario in possesso degli ordinari requisiti – potranno richiedere al Ministero dell’interno l’autorizzazione a conferire, per un ulteriore periodo non superiore a 12 mesi, un incarico di titolarità ad un segretario, tra quelli partecipanti, che abbia espletato le funzioni di cui al citato articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022 per ventiquattro mesi complessivi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede.
Trattandosi, ex lege, di un incarico “nuovo” rispetto a quello conferito ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto-legge n. 4/2022, occorre precisare come anche tale nuovo incarico conferito ai sensi dell’ex art.18 quater decreto – legge n. 113/2024, risulti soggetto, per le parti compatibili, alla disciplina di cui all’articolo 12-bis ed al correlato D.M. 29 aprile 2022, con particolare riferimento agli articoli 2, commi 3 e 5, nonché agli artt. 3, 4, 5 e 6.
Ove all’esito della pubblicizzazione speciale venga individuato tra i partecipanti un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera per il quale non sia decorso il periodo massimo di cui al comma 1 dell’articolo 18-quater decreto-legge n. 113/2024, l’autorizzazione alla nomina dovrà essere rilasciata ai sensi dell’articolo 12-bis e del D.M. 29 aprile 2022.
c) Regime transitorio (comma 3)
L’articolo 28-quater prevede, inoltre, che l’autorizzazione di cui al comma 2 possa essere richiesta anche dagli enti per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia decorso nei centoventi giorni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 113/2024, purché la richiesta di autorizzazione del sindaco sia pervenuta non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore.
d) Conseguimento dell’abilitazione durante il periodo di autorizzazione in deroga (comma 4)
Viene previsto, altresì, che il segretario venga collocato, ex-lege, in disponibilità laddove – durante il periodo di svolgimento di un incarico ai sensi dell’articolo 12-bis, ovvero di un nuovo incarico di cui al comma 2 dell’articolo l 8-quater – consegua l’iscrizione nella fascia B.
Naturalmente, tale segretario collocato in disponibilità, in quanto oramai in possesso dell’abilitazione prevista dall’articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001, potrà essere nominato dall’ente locale secondo il regime ordinario.
e) Effetti delle autorizzazioni in deroga (comma 5)
Infine, viene chiarito che gli effetti degli incarichi in deroga (sia ai sensi dell’articolo 12-bis che dell’articolo 18-quater) restano limitati alla sola sfera economica del segretario e non anche alla progressione in carriera, che, invece, continuerà ad essere soggetta alla ordinaria disciplina di fonte contrattuale.
Per tali motivi, l’anzianità di servizio maturata durante lo svolgimento degli incarichi autorizzati potrà essere fatta valere solo ai fini dell’ammissione al corso di specializzazione di cui all’articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.
Da ultimo, si evidenzia che il conferimento degli incarichi di che trattasi costituisce l’esito – secondo quanto previsto dall’articolo 6 del D.M. 29 aprile 2022 – di specifici provvedimenti di autorizzazione demandati a codeste Prefetture, volti a verificare la sussistenza dei presupposti di cui alla presente circolare.