Alle procedure assunzionali avviate dopo il 20 aprile 2020 va applicata la nuova disciplina recata dall’art. 33 comma 2 del DL 34/2019 e dal decreto attuativo DM 17/03/2020, restando del tutto irrilevante la circostanza che l’Ente, in data anteriore al 20 aprile 2020, abbia approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (in quanto atto programmatorio) ovvero abbia avviato la procedura ex art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001 (in quanto procedimento autonomo rispetto a quello assunzionale).
È questa la conclusione cui è giunta la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana con la recente deliberazione n. 61/2020/PAR.
Quest’ultima pronuncia della Corte dei conti si pone pertanto in aperto contrasto con quanto affermato in proposito nella bozza della circolare esplicativa redatta congiuntamente dai Ministri della Pubblica Amministrazione, dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno, ove si dice espressamente che sono fatte salve le procedure per le quali al 20 aprile 2020 siano state effettuate le comunicazioni indicate dall’articolo 34-bis del D.Lgs. 165/2001 e vi sia stata la prenotazione dell’impegno di spesa.
A giudizio del Collegio, infatti, la procedura ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 rappresenta un procedimento autonomo, seppur collegato (rectius: prodromico) a quello assunzionale.
I due procedimenti sono dunque distinti, con conseguente impossibilità – logica, ancor prima che giuridica – di individuare nella data di avvio di uno il momento cui far riferimento per determinare la disciplina applicabile all’altro.