Non ci sarà alcuna proroga del termine del 13 agosto p.v. per l’entrata in vigore dei nuovi obblighi informativi per datori di lavoro pubblici e privati introdotti dal decreto legislativo 104/2022, ma buona parte di tali informazioni potranno essere fornite ai lavoratori mediante il semplice rinvio alle norme del contratto collettivo applicato.
È quanto si legge nella circolare 4/2022 pubblicata ieri dall’Ispettorato nazionale del lavoro, d’intesa con l’ufficio legislativo del ministero del Lavoro.
Infatti, precisa la circolare, fermo restando che con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro il lavoratore deve essere già informato sui principali contenuti degli istituti di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997 (ad es. orario di lavoro giornaliero per n. giorni alla settimana; importo retribuzione mensile per numero delle mensilità ecc.), “la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale”.
Per quanto attiene più specificamente al trattamento sanzionatorio connesso ai nuovi adempimenti, invece, esclusa la concessione di una moratoria sulle sanzioni, la circolare precisa che trova applicazione la procedura di diffida cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e che le violazioni si realizzano non subito, cioè in caso di mancata consegna del primo documento, ma allo scadere dei termini previsti per la loro integrazione (pari a 7 giorni o a un mese).
È perciò possibile ritenere che il datore di lavoro/committente sia sempre, comunque, tenuto a consegnare al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente il contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, andando incontro alla sanzione di cui al comma 2 dell’art. 19 D.Lgs. n. 276/2003 in caso di omessa consegna di tali documenti.
Tuttavia, nell’ipotesi di consegna di tali documenti, ove questi risultino incompleti, il datore di lavoro/committente risulterà sanzionabile unicamente dopo che siano scaduti infruttuosamente gli ulteriori termini (7 giorni o un mese) previsti in relazione alla tipologia delle informazioni omesse.