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Nuova estensione delle tutele accordate ai lavoratori fragili

Nella parte antimeridiana della seduta di ieri, mercoledì 22 settembre, la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (C 3264-A).

Il provvedimento passerà ora all’esame del Senato, che non dovrebbe apportarvi ulteriori modifiche.

Nel corso dell’esame in sede referente, il testo del decreto è stato oggetto di alcune importanti modifiche ed integrazioni, tra le quali si segnala in particolare quella relativa all’estensione fino al 31 dicembre 2021 di due discipline temporanee relative ai cosiddetti “lavoratori fragili” e concernenti, rispettivamente: l’equiparazione, a determinate condizioni, al ricovero ospedaliero del periodo prescritto di assenza dal servizio; la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto (nuovo art. 2-ter).

Nella disciplina fino ad ora vigente, il termine di applicazione della norma sull’equiparazione al ricovero ospedaliero è scaduto il 30 giugno 2021, mentre il termine di applicazione della disciplina sul lavoro agile scade il 31 ottobre 2021.

 

Tags: Covid-19, Lavoratori fragili