I soggetti titolari di una concessione o autorizzazione di occupazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio dell’attività commerciale sono esentati dal versamento del tributo (TOSAP o COSAP) per il periodo 1° marzo – 30 aprile 2020. É quanto stabilito dalla Legge n. 77/2020 che ha convertito il D.L. n. 34/2020.
La Legge di conversione ha infatti previsto l’inserimento dei commi 1 bis, 1 ter e 1 quater all’art. 181 del D.L. n. 34/2020, i quali stabiliscono rispettivamente l’esenzione per le occupazioni sopra richiamate, il rimborso da parte dei Comuni di quanto già versato dagli utenti per quel periodo e l’istituzione di un fondo di ristoro per i Comuni al fine di far fronte alle minori entrate derivanti dalla disposizione così modificata.
Da evidenziare che la disposizione si colloca all’interno dell’art. 181 il quale aveva già disposto la sospensione del versamento a favore dei pubblici esercizi di cui all’art. 5 L. n. 287/1991, ossia gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e bevande, per il periodo 1° maggio – 31 ottobre, generando non poca perplessità in merito al fatto che l’occupazione del suolo pubblico restava dovuta per i mesi precedenti al periodo di sospensione maggiormente colpiti dalla chiusura forzata (sul punto si veda la nostra news del 26/05/2020).
A nostro parere, in sede di conversione, il Legislatore avrebbe potuto intervenire a correggere i termini sopra indicati estendendoli anche ai mesi di marzo-aprile, come da più parti auspicato. Invece ha di fatto creato una diversa ipotesi di esenzione che si affianca alla prima. In altre parole, la sospensione opera in questi termini:
- dal 1° maggio al 31 ottobre, a favore di ristoranti, bar e altri esercizi pubblici simili (individuati all’art. 5 L. n. 287/1991);
- dal 1° marzo al 30 aprile, a favore degli esercenti di attività commerciali, ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998, che in quanto titolari di concessioni o autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico, si configurano nello specifico in coloro che svolgono tale attività commerciale attraverso i banchi di mercato.
Giova evidenziare come questi ultimi soggetti godranno del beneficio anche se nei mesi di marzo e aprile potrebbero aver continuato a svolgere la loro attività, (non tutti i Comuni hanno infatti provveduto a sospendere i mercati locali).
La disposizione lascia qualche perplessità in quanto gli esercizi pubblici, restano comunque tenuti (salvo che il Comune applichi la COSAP e abbia disposto diversamente) al versamento di quanto dovuto per un’occupazione di suolo pubblico di cui non hanno tratto alcun beneficio per i primi due mesi di “lockdown” mentre al contempo, per lo stesso periodo, sono stati esonerati dal pagamento i venditori ambulanti.