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Nuova Circolare RGS sui tempi di pagamento

E’ stata pubblicata ieri una nuova Circolare della Ragioneria Generale dello Stato, la n. 25 del 15 maggio 2024, in ordine alle disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni.

Come è noto la questione è particolarmente attenzionata in quanto riforma abilitante del PNRR e la Circolare in analisi fornisce un’utile disamina di tutti gli adempimenti normativi afferenti alla disciplina in vigore in materia di riduzione dei tempi di pagamento.

Nel ricordare che il termine massimo fissato, in via generale, per effettuare il pagamento di una transazione commerciale è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura, RGS sottolinea l’eccezionalità della disposizione dell’art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002: “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a  sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.” Non è pertanto sufficiente il consenso del creditore a fronte dell’eventuale richiesta di proroga della scadenza della fattura da parte dell’ente (finalizzata ad assicurare il rispetto dei termini di pagamento) ma occorrono motivate giustificazioni per procedere con il pagamento oltre i 30 giorni standard.

In riferimento alla possibilità di sospendere una fattura e bloccare perciò il conteggio dei giorni per il rispetto dei termini di pagamento è utile rammentare che sono solo quattro i casi di possibile sospensione:

  • sospeso per contenzioso,
  • sospeso per contestazione (eventuali elementi previsti dal contratto la cui presenza è necessaria ai fini dell’esigibilità del credito);
  • adempimenti normativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la ritenuta dello 0,50% prevista dell’art. 11 del nuovo codice dei contratti pubblici);
  • verifica di conformità (volta a conseguire l’attestazione di regolare esecuzione del contratto, compresa l’ipotesi in cui la fattura sia ricevuta dal debitore in data antecedente alla prestazione del servizio o consegna del bene).

Nello specifico, in merito alla sospensione per verifica di conformità “essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7. L’accordo deve essere provato per iscritto”. (art. 4 comma 6 D.Lgs. 231/2002)

Nel richiamare tutti gli obblighi di pubblicazione e di attestazione così come previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e D.L. n. 66/2014, RGS insiste sulla responsabilità in capo all’Organo di controllo di verificare il rispetto di tutte le disposizioni normative in materia.

E’ poi evidenziata l’importanza della predisposizione e del monitoraggio di un adeguato programma dei pagamenti che consenta a tutti i funzionari che adottano provvedimenti di impegno e liquidazione e all’ente stesso di assicurare un costante equilibrio tra i flussi di entrata e di spesa ed un puntuale controllo sulle disponibilità di cassa.

Il programma dei pagamenti ed il regolamento di contabilità possono costituire validi strumenti di coordinamento e supporto all’attività del servizio finanziario, NeoPa è a disposizione degli enti per individuare, in collaborazione con gli uffici, gli strumenti e le procedure più efficaci per assicurare il rispetto e la corretta applicazione delle disposizioni appena richiamate. Per eventuali informazioni in merito scrivere a info@neopa.it