L’avviso di accertamento che non tiene conto della specifica norma violata e della sussistenza dei requisiti utili ad applicare correttamente il tributo è da considerarsi nullo. È quanto sostenuto dalla CTP di Varese nella sentenza n. 532/02/2019.
La vicenda trae origine dall’emissione di un avviso di accertamento nel quale era stato sanzionato l’omesso versamento IMU per l’anno 2013 riferito all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale.
Due gli spunti interessanti, per quanto poco condivisibili. Da una parte, i giudici tributari, riscontrando la sussistenza del requisito della residenza anagrafica, hanno ritenuto automaticamente sussistente anche il requisito della dimora abituale in quanto deve, a loro parere, trovarsi applicazione l’art. 43 co. 2 c.c. secondo il quale “La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. Le conclusioni cui giungono i giudici tributari sembrano interpretare la norma in modo quasi semplicistico, riconoscendo la sussistenza automatica di uno dei requisiti al solo verificarsi dell’altro, ponendosi tra l’altro in contrasto con la giurisprudenza più consolidata (si vedano, tra le altre, CTR Roma n. 6218/2016 e Cass. ord. N. 14793/2018), la quale prevede come il requisito della dimora abituale debba essere opportunamente dimostrato dal contribuente. Dall’altra, viene rilevato come il generico richiamo alle disposizioni normative e regolamentari, senza l’esplicito riferimento alla norma che si intende violata rende carente di motivazione l’avviso di accertamento e di conseguenza l’atto è sanzionabile con la nullità.