Skip to content

Nulla la rateizzazione del debito fuori bilancio in assenza di accordo con il creditore

La Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo per il Molise – con delibera n. 68/2020/PRSP ha accertato l’erronea imputazione contabile dell’importo riconosciuto come debito fuori bilancio da parte di un Comune.

Il caso in analisi è quello di un Comune che ha deliberato in corso d’anno il riconoscimento di un debito fuori bilancio e la contestuale copertura dello stesso imputando la spesa in quota minima sull’anno in corso e distribuendo la restante somma sul biennio successivo. Tale metodo di contabilizzazione in forza di un piano di rateazione che però non è mai stato accettato e sottoscritto dal creditore.

La Sezione Autonomie con deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG, del 23 ottobre 2018 si è chiaramente espressa in merito alla “Copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio ed imputazione della relativa spesa in funzione della scadenza dell’obbligazione giuridica” stabilendo che: 
“2. Gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti devono essere imputati all’esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento. Per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l’accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti in tre anni finanziari compreso quello in corso, ai sensi dell’art. 194, comma 2, del TUEL, a condizione che le relative coperture, richieste dall’art. 193, comma 3, siano puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori. 
3. Nel caso in cui manchi un accordo con i creditori sulla dilazione di pagamento, la spesa dovrà essere impegnata ed imputata tutta nell’esercizio finanziario in cui il debito scaduto è stato riconosciuto, con l’adozione delle conseguenti misure di ripiano.”

Come è noto, poi, l’art. 194 del TUEL “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio” dispone, al comma 2, “Per il pagamento, l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.”

E’ chiaro, pertanto, come in assenza di un accordo di dilazione sottoscritto con il creditore il Comune debba impegnare ed imputare la spesa complessiva derivante dal debito nell’anno di riconoscimento dello stesso.

Tags: Debiti fuori bilancio, Rateizzazione, Sezione Autonomie