Con la sentenza n. 431/2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli si è espressa in tema di notificazione degli accertamenti riguardanti i tributi locali, affermando che la notifica di questi ultimi si considera perfezionata alla data di ricezione da parte del contribuente e non anche a quella di consegna al servizio postale da parte dell’ente.
Secondo i giudici infatti, ai fini dell’accertamento dei tributi locali non trova applicazione il principio di scissione del termine per la notifica tra il notificante e il destinatario del provvedimento, in considerazione della natura sostanziale e non processuale dell’atto.
La sentenza citata contrasta un principio che pareva ormai consolidato da copiosa giurisprudenza, secondo il quale gli atti consegnati all’ufficio postale, in quanto soggetto terzo, perfezionano la notifica in due momenti diversi: per l’ente notificante con la consegna dell’atto al servizio postale, mentre per il destinatario, con l’avvenuta effettiva ricezione.
A tal proposito infatti, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 477/2002 aveva dichiarato l’illegittimità, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 4 della Legge 890/1982 dal momento che quest’ultimo non prevede che la notificazione si perfezioni, per il richiedente, alla data in cui quest’ultimo consegna l’atto al servizio postale; anche la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull’ente impositore, occorre far riferimento alla data di spedizione dell’atto e non a quella di ricezione da parte del contribuente dal momento che il principio di scissione degli effetti della notifica si applica in tutti i casi in cui si debba valutare l’osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria” (sentenze n. 22320/2014, 18643/2015, 385/2017, 386/2017).