Come ormai ampiamente noto, tra le diverse misure introdotte dal DPCM 3 novembre 2020 al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus, vi è anche la sospensione dello “svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private” per il periodo di efficacia del DPCM stesso, ovvero dal 6 novembre al 3 dicembre 2020.
Secondo quanto affermato dall’Anci in una nota operativa pubblicata in data odierna sul proprio sito istituzionale, la nuova previsione presenta differenze sostanziali rispetto alle misure adottate nella prima emergenza, in quanto essa non ripropone la sospensione tout court delle “procedure concorsuali”, indipendentemente dalla fase in cui le stesse si trovino, ma esclusivamente della fase di “svolgimento delle prove preselettive e scritte”, con le esclusioni di seguito riportate.
A giudizio dell’Associazione, dunque, la nuova disposizione non preclude la possibilità di avviare nuove procedure concorsuali, rispetto alle quali, tuttavia, è raccomandabile aderire all’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal Decreto n. 34/2020 (e cioè: l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive; lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità; lo svolgimento delle prove presso sedi decentrate; la modalità di lavoro a distanza per le attività delle commissioni esaminatrici; la modalità di presentazione delle candidature attraverso PEC e SPID).
L’Anci ritiene in particolare che, laddove le prove preselettive e scritte possano svolgersi interamente per via telematica, le stesse non siano da ritenersi sospese.
Il riferimento esclusivo alle “prove preselettive e scritte” nei termini e modalità specificati nella presente nota, rende inoltre evidente come sia comunque possibile procedere all’effettuazione delle prove orali nelle procedure concorsuali già avviate, eventualmente anche in presenza (ferma restando comunque l’opportunità che le stesse si svolgano con le modalità definite dall’art. 247, comma 3, del D.L. n. 34/2020). In quest’ultimo caso occorrerà però garantire l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2020 e dei protocolli di sicurezza.