Come noto, il Decreto-legge n. 44/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile u.s. ed in corso di conversione, contiene all’articolo 10 alcune importanti misure volte a semplificare e digitalizzare le procedure concorsuali pubbliche.
Si tratta di misure, immediatamente applicabili anche alle procedure concorsuali già bandite, riguardanti sia la fase di emergenza sanitaria che quella a regime.
Inoltre, si dispone anche il superamento, a decorrere del 3 maggio prossimo, delle attuali limitazioni di ordine quantitativo (numero massimo di 30 candidati per ogni sessione o sede di prova) previste dalla legislazione emergenziale attualmente vigente.
L’ANCI, con nota Prot. n. 36/VSG/SD/AB del 14 aprile 2021, ha fornito un quadro dettagliato di queste nuove misure urgenti di semplificazione delle procedure concorsuali, nonché un riepilogo delle diverse misure emergenziali che hanno caratterizzato i concorsi pubblici durante l’emergenza sanitaria.
Tra i chiarimenti più significativi forniti dall’Associazione si segnalano i seguenti:
1) secondo quanto espressamente previsto dal comma 1 dell’art. 10 cit., dette modalità semplificate sono adottate “anche in deroga” alla disciplina del D.P.R 487/1994 e della L. n. 56/2019 che, dunque, possono ancora essere applicate – ove compatibili – a discrezione delle amministrazioni.
In particolare, assumono rilievo le “misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione” già introdotte dall’art. 3 della legge n. 56/2019.
Pertanto, le nuove modalità semplificate introdotte dal D.L. n. 44/2021 non precludono, ad esempio, la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva con le modalità e i requisiti di cui all’art. 3, comma 6, lett. b), della richiamata L. n. 56/2019.
2) il primo periodo della lett. c) del comma 1 dell’art. 10 più volte citato dispone che le amministrazioni, a regime e dunque in via strutturale, prevedano nei bandi post-emergenza una fase di valutazione dei titoli per l’ammissione alle successive fasi concorsuali. Secondo l’ANCI, il dato letterale di quest’ultima disposizione porta a ritenere che i titoli cui fa riferimento siano soltanto quelli di studio necessari per l’ammissione alle prove selettive. Il secondo periodo della stessa lett. c), invece, fa espresso riferimento all’eventuale punteggio che può attribuirsi a tutti i titoli di studio e a quelli di servizio e all’esperienza professionale posseduti dal candidato.
3) il secondo periodo del comma 3 del ridetto art. 10 prevede una serie di misure ad hoc per i concorsi indetti prima del 1° aprile in relazione ai quali non sia ancora stata svolta alcuna attività. Ma cosa si deve intendere per mancato svolgimento di attività? Secondo l’ANCI (e apparentemente anche secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica) occorre far coincidere il concetto di “attività” con quello di “prova”. Sicché, laddove l’ente abbia svolto soltanto talune attività propedeutiche, come ad esempio quella di insediamento della commissione, troverebbero comunque applicazioni le disposizioni in esame.