Nella sent. n. 419/10/2020 la Commissione Tributario Regionale del Lazio ha ritenuto non assoggettabile ad IMU un immobile occupato abusivamente in quanto il soggetto passivo è privato del possesso del bene.
Richiamando il presupposto impositivo (ex art. 13 co. 2 D.Lgs. n. 201/2011, art. 1 co. 639 L. n. 147/2013) e alcune sentenze della Suprema Corte (Cass. n. 1732/2016 e n. 9406/2006), la CTR ha evidenziato come in presenza di occupazione abusiva manchi la disponibilità materiale del bene e di conseguenza anche l’elemento intenzionale di conservarne il possesso, non potendo il titolare ripristinare il contatto materiale con l’immobile quando lo desidera.
I giudici tributari precisano infatti che per la conservazione del possesso è necessario che il possessore possa ripristinare tale rapporto materiale con la cosa quando lo desidera, con la conseguenza che, in caso di impossibilità, la sola volontà di rientrare nel rapporto materiale con l’immobile non è sufficiente per la conservazione del possesso inteso come presupposto impositivo del tributo. In altre parole, il possesso ai fini IMU “si perde nel momento in cui è venuta meno l’effettiva disponibilità del bene”.
Il principio posto dalla CTR laziale conferma quindi quanto già stabilito in altre precedenti pronunce. Oltre a quelle richiamate nella stessa sentenza, si ricordino Cass. n. 5626/2015, CTP Roma nn. 25506/2017 e 26532/2017, CTR Milano n. 4133/2019.
Giova però evidenziare come la statuizione dei giudici tributari si pone in contrasto con quanto (talvolta) deciso in merito ad un’altra ipotesi in cui vi è distinzione tra posizione possessoria e detenzione abusiva dell’immobile: il caso del contratto di leasing risolto senza riconsegna del bene da parte del locatario. Come detto in una nostra recente news (leggi qui), la giurisprudenza ha talvolta dato rilevanza all’abusiva detenzione del bene, ritenendo che il soggetto locatore, benchè titolare del diritto reale sul bene, non debba essere soggetto passivo IMU (ma lo debba essere il soggetto locatario. Cass. 19166/2019; CTP Reggio Emilia 174/02/2019; CTP Brescia 658/2019), in linea quindi con le considerazioni svolte dalla CTR Lazio in tema di occupazione abusiva di cui si è detto; talvolta invece ha ritenuto prevalente la titolarità del possesso, indipendentemente che a questo fosse connessa anche la detenzione del bene, con la conseguenza che il locatore è stato considerato soggetto passivo (Cass. n. 13793/2019; Cass. 25249/2019; CTR Lombardia 3512/11/2019).
Nel dubbio giurisprudenziale, ciò che è certo è che in tali circostanze i Comuni devono affrontare non poche difficoltà per riscuotere il tributo a loro dovuto, dato che entrambi i soggetti coinvolti – possessore e detentore – possono rifiutarsi di versare il tributo adducendo l’orientamento giurisprudenziale di volta in volta a loro più favorevole.