L’assunzione dell’incarico di Responsabile dell’Area Servizi per il Territorio di un Comune a chi abbia, nei due anni antecedenti, esercitato attività professionale retribuita dal medesimo ente locale integra la violazione del divieto di cui all’art. 4, co. 1 lett. c) d.lgs. 39/2013.
È quanto affermato dall’Anac nella recente delibera n. 630/2021.
L’accertamento di tale ipotesi di inconferibilità, ricorda infatti l’Autorità, va condotto tenendo conto dell’orientamento Anac n. 99/2014 a tenore del quale: «Gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell’attività professionale. (…)».
Sennonché, dall’attività istruttoria svolta nel caso di specie, è emerso che nei due anni precedenti il conferimento dell’incarico la professionista interessata ha svolto in proprio attività professionale retribuita dal medesimo ente locale che, in data 26.09.2019, ha provveduto a conferirgli l’incarico dirigenziale esterno relativo al settore dell’Area Servizi per il Territorio, ossia il medesimo settore che fino a qualche mese prima aveva adottato le determinazioni di conferimento degli incarichi professionali esterni.
L’Anac, pertanto, sulla base degli elementi sopra indicati relativi alla quantità e qualità dei precedenti rapporti professionali intercorsi tra la professionista stessa e l’ente locale, ha ritenuto sussistente in questo caso l’ipotesi di incompatibilità prevista dall’art. 4 d.lgs. 39/2013.