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Non può ricoprire l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico chi ha avuto plurimi incarichi professionali dall’ente conferente nei due anni precedenti

L’assunzione dell’incarico di Responsabile dell’Area Servizi per il Territorio di un Comune a chi abbia, nei due anni antecedenti, esercitato attività professionale retribuita dal medesimo ente locale integra la violazione del divieto di cui all’art. 4, co. 1 lett. c) d.lgs. 39/2013.

È quanto affermato dall’Anac nella recente delibera n. 630/2021.

L’accertamento di tale ipotesi di inconferibilità, ricorda infatti l’Autorità, va condotto tenendo conto dell’orientamento Anac n. 99/2014 a tenore del quale: «Gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell’attività professionale.  (…)».

Sennonché, dall’attività istruttoria svolta nel caso di specie, è emerso che nei due anni precedenti il conferimento dell’incarico la professionista interessata ha svolto in proprio attività professionale retribuita dal medesimo ente locale che, in data 26.09.2019, ha provveduto a conferirgli l’incarico dirigenziale esterno relativo al settore dell’Area Servizi per il Territorio, ossia il medesimo settore che fino a qualche mese prima aveva adottato le determinazioni di conferimento degli incarichi professionali esterni.

L’Anac, pertanto, sulla base degli elementi sopra indicati relativi alla quantità e qualità dei precedenti rapporti professionali intercorsi tra la professionista stessa e l’ente locale, ha ritenuto sussistente in questo caso l’ipotesi di incompatibilità prevista dall’art. 4 d.lgs. 39/2013.

Tags: ANAC, Incompatibilità, Inconferibilità