Con la recente deliberazione n. 112/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia è tornata a ribadire che, a far data dal 20 aprile 2020, i nuovi spazi assunzionali riconosciuti ai Comuni sono strettamente legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori soglia definiti nella disciplina normativa di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Sicché i Comuni virtuosi devono comunque mantenere la loro spesa del personale entro i valori soglia previsti dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2020, anche qualora ciò comporti l’impossibilità per l’ente di garantire il turn over integrale del personale cessato ovvero la sostituzione di una figura indispensabile per la propria funzionalità.