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Non più consentito l’adeguamento in aumento del trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa

Con la recente deliberazione n. 119/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia è tornata a ribadire che “dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 15 del CCNL Funzioni Locali per la revisione dell’assetto delle posizioni organizzative (21 maggio 2019), non è consentito l’adeguamento del trattamento accessorio dei titolari di tali incarichi in deroga del limite di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi dell’art. 11 bis, comma 2, del D.L. 135/2018”.

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, precisano infatti i Giudici, l’art. 11 bis del D.L. n. 135/2018 è disposizione di carattere eccezionale, come tale di stretta interpretazione, rappresentando “una deroga concessa in sede di prima applicazione del nuovo sistema di pesatura delle indennità delle posizioni organizzative…volta a disciplinare, all’indomani della sottoscrizione del nuovo CCNL comparto enti locali, un particolare aspetto del regime transitorio dal vecchio al nuovo sistema di pesatura delle posizioni organizzative” (Corte dei conti, sez. reg. controllo Toscana n. 1/2021/PAR).

La relatività applicabilità non è pertanto consentita oltre il 21 maggio 2019, data entro la quale l’assetto delle posizioni organizzative doveva essere necessariamente ridefinito.

Tags: Posizioni organizzative, Trattamento accessorio