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Non è dovuto l’assegno alimentare al dipendente sospeso dal servizio per violazione dell’obbligo di vaccinarsi contro il Covid-19

Con sentenza n. 92 dell’11 marzo 2022, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGA) ha ricordato che la disciplina sull’obbligo di vaccinazione per Covid-19 prevede, in caso di inadempimento dell’obbligo, la sospensione dal servizio senza retribuzione e altri emolumenti comunque denominati.

Secondo i Giudici, pertanto, tale disciplina non consente la corresponsione di assegno alimentare, a differenza di altre ipotesi di sospensione dal servizio; si tratta infatti di disciplina speciale, che non consente estensione analogica di regole dettate per altri casi di sospensione dal servizio.

Per altro, ove si intenda, come il giudice di primo grado, dubitare della costituzionalità della previsione, la stessa non può tuttavia essere disapplicata, non essendo consentito un sindacato diffuso di costituzionalità, ma va piuttosto rimessa alla Corte costituzionale, sicché non è consentita la sospensione del provvedimento amministrativo fondato su una norma primaria della cui costituzionalità si dubiti, senza una contemporanea rimessione della norma di legge alla Corte costituzionale; diversamente, la sospensione del provvedimento amministrativo si traduce in una non consentita disapplicazione della legge.

Tags: Assegno alimentare, Obbligo vaccinale, Trattamento economico