Nel dare continuità al principio, più volte affermato da questa S.C. (v., ex aliis, Cass. n. 18817/2018), secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente, inapplicabile essendo nel pubblico impiego l’art. 2103 c.c., con la sentenza n. 11503 dell’8 aprile 2022 la Corte di Cassazione ha poi aggiunto, in termini più generali (si veda, tra le altre, Cass. n. 22405/2020), che il conferimento della posizione organizzativa (ex c.c.n.l. del 31.9.1999) non assume rilievo in termini di apicalità di mansioni, differenziandosi dalle altre posizioni della categoria, nella specie, proprio la D, non caratterizzata dallo svolgimento di compiti di responsabilità di un servizio, solo sotto il profilo economico -non determinandosi un mutamento di profilo professionale, bensì soltanto di funzioni, comportanti unicamente l’attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico, le quali cessano alla naturale scadenza dell’incarico, con la conseguenza che la privazione di esse non costituisce una ipotesi di demansionamento.
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