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Non basta aver adottato il PTFP per far salve le assunzioni programmate prima del 20 aprile 2020

Con deliberazione n. 74/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha fornito riscontro ad una richiesta di parere concernente l’applicazione della nuova disciplina assunzionale prevista dall’art. 33, comma 2, del d.l. 30 aprile 2019 n. 34.

Il Collegio ha innanzitutto chiarito che l’eventuale adozione di un piano triennale di fabbisogno del personale in data anteriore al 20 aprile 2020 (data di entrata in vigore del relativo Decreto attuativo) non rileva ai fini della individuazione della normativa applicabile alla procedura assunzionale.

Com’è noto, affermano infatti i Giudici, il piano triennale del fabbisogno del personale, previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, rappresenta, nell’ambito del concetto della programmazione, uno strumento diretto a rilevare le esigenze dell’amministrazione, si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente in relazione alle mutate esigenze. Si tratta, cioè, di uno strumento programmatorio che precede l’attività assunzionale dell’Ente e ne costituisce, nel rispetto dei vincoli finanziari, un indispensabile presupposto. Esso, tuttavia, essendo preliminare e distinto dalla procedura assunzionale, non può segnare con la sua adozione la data per l’individuazione della normativa da applicare a detta procedura, e segnatamente ai criteri di determinazione della relativa spesa, sottoposta, invece, sulla base del principio tempus regit actum, alla normativa vigente al momento delle procedure di reclutamento. Più chiaramente, alle procedure assunzionali successive alla data del 20 aprile 2020, in assenza di una disciplina transitoria dettata dal legislatore, va applicata la nuova normativa di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, indipendentemente dalla precedente adozione del piano di fabbisogno, che si configura, per quanto già detto, come strumento flessibile allo jus superveniens in materia di spesa del personale.

Da questo punto di vista, dunque, le indicazioni fornite della Corte dei conti non sembrerebbero porsi in contrasto con quanto specificato nella bozza di circolare esplicativa diffusa qualche settimana fa dai Ministeri competenti, ove si afferma che si possono ritenere fatte salve le procedure avviate in vigenza del precedente regime vincolistico, ma solo ove entro la predetta data siano state effettuate le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 (sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente) e siano state altresì operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell’allegato 4.2 al d. lgs. 118/2011). Pertanto, l’adozione del piano triennale del fabbisogno del personale prima dell’entrata in vigore del Decreto attuativo non consente, di per sé, l’applicazione della pregressa normativa sulla base del quale è stato impostato.

Il parere della Corte prosegue poi affermando che nel sistema delineato dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, la c.d. neutralità della mobilità non appare più utilmente richiamabile ai fini della determinazione dei nuovi spazi assunzionali, essendo questi fondamentalmente legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale, misurata attraverso i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale (senza alcuna distinzione tra le diverse modalità di assunzione, concorso o mobilità), al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

In questo caso, pertanto, vi è assoluta uniformità di vedute tra i Ministeri e la Magistratura contabile.