Con la recente sentenza n. 3480 del 17 aprile 2024, il Consiglio di Stato ha confermato l’illegittimità dello svolgimento delle funzioni di Vicesegretario da parte del funzionario apicale dell’area amministrativa di un ente locale sprovvisto del titolo di studio richiesto per ricoprire l’incarico di Segretario comunale, cioè il diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero economia e commercio, o scienze politiche.
Ma la pronuncia in esame è meritevole di interesse soprattutto perché sembra rimettere in discussione la possibilità, per i comuni facenti parte di una convenzione, di nominare, ciascuno di essi, un diverso Vicesegretario in luogo di un unico Vicesegretario.
Nella sentenza si ricorda infatti che la materia è disciplinata dall’articolo 98, comma 3, primo periodo del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 –TUEL, a mente del quale “i comuni possono stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale comunicandone l’avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia” e dall’articolo 10 del Regolamento 4 dicembre 1997, n. 465 recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, secondo cui “i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale dell’Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria.”
Da ciò, a detta dei giudici di Palazzo Spada, deriva che, come correttamente stabilito dal Tribunale territoriale, “i Comuni convenzionati si avvalgano dell’unico Segretario comunale titolare della convenzione, con la conseguenza che, laddove la convenzione non preveda la figura del Vicesegretario nell’ambito della segreteria convenzionata, non è possibile per gli enti convenzionati avvalersi di tale figura; né tantomeno il singolo Comune convenzionato può avvalersi di un Vicesegretario utilizzando a tal fine un proprio dipendente incardinato nella propria struttura amministrativa, non essendo lo stesso incardinato nell’ambito della convenzione del servizio di segreteria, in difetto di una tale previsione nella convenzione stipulata.”
Come noto, però, sul punto si rinvengono in giurisprudenza anche decisioni di segno contrario, in cui è stato affermato che i Comuni che addivengono, come nel caso di specie, alla stipula di una convenzione per l’esercizio delle funzioni di segreteria, restano liberi di decidere non solo se individuare o meno la figura del Vicesegretario, ma anche, in caso affermativo, se attribuirne le funzioni ad un unico soggetto per entrambi, oppure a soggetti diversi, in possesso dei necessari requisiti (cfr. TAR Lombardia, sez. di Milano, sez. I, sentenza n. 2700/2014).
Più recentemente, poi, questo diverso orientamento è stato recepito anche dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 3782-E del 18 giugno 2015.