Nel confermare che la disciplina in tema di incentivi per funzioni tecniche contenuta nell’art. 45 del d.lgs. 36/2023 è applicabile anche alle società in house, qualificabili come “stazioni appaltanti” ai sensi dell’Allegato I.1 del Codice, l’Anac ha ricordato che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2 del citato art. 45, “è fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti”.
Pertanto, come chiarito nella Relazione Illustrativa del Codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono «prevedere una modalità diversa di remunerazione delle funzioni tecniche del proprio personale. In tal caso, l’incentivo non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione».
L’Autorità ha quindi spiegato che, nel caso un ente abbia già previsto la remunerazione delle funzioni tecniche del proprio personale, non è necessario che aggiunga nuovi incentivi a copertura dello svolgimento delle stesse funzioni tecniche, altrimenti esso si vedrebbe riconosciuto un doppio incentivo per svolgere le medesime funzioni.
È quanto ha ribadito l’Anac con il Parere di funzione consultiva 53/2023 del 25 ottobre 2023, rispondendo ad una società di Servizi intercomunali per l’ambiente del Piemonte.