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Niente retribuzione di risultato al segretario in assenza di obiettivi specifici definiti ex ante

Con deliberazione n. 46/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia Romagna ha rammentato che la retribuzione di risultato spettante al segretario comunale è correlata all’effettivo raggiungimento, anche sotto il profilo qualitativo, di taluni obiettivi preventivamente determinati, unitamente all’utilizzo di criteri e metodologie per la verifica e il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati (vedasi sentenza della Sezione giurisdizionale Puglia n. 185/2016 del 08/06/2016; sentenza della Terza Sezione centrale di 4 appello n. 267/2016 del 27/06/2016).

Pertanto, è da escludere che il segretario abbia diritto alla retribuzione di risultato per il solo fatto di aver svolto funzioni dirigenziali in assenza della dimostrazione, vagliata dal competente ufficio dell’ente, dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi ad essa correlati. L’indennità di risultato è, infatti, una componente della retribuzione volta a remunerare la prestazione lavorativa in funzione dei risultati raggiunti.

I criteri per la sua erogazione devono, quindi, essere determinati preventivamente, così come preventivamente devono essere fissati gli obiettivi, dal raggiungimento dei quali deriva inderogabilmente la corresponsione della retribuzione di risultato.

In assenza di una reale predeterminazione degli obiettivi, che devono essere diversi e ulteriori da quelli riconducibili all’ordinaria attività dirigenziale, nonché a quelli genericamente riferibili ai compiti istituzionali dell’Ente, l’Amministrazione non può riconoscere e, quindi, erogare alcuna indennità di risultato, poiché in tal caso l’erogazione dell’emolumento sarebbe priva di titolo giustificativo.

Nessun valore può dunque essere fornito a tal fine ad una eventuale relazione redatta a consuntivo dal segretario medesimo contenente la descrizione delle attività svolte; nel senso, cioè, che una relazione a consuntivo disancorata dalla formulazione di obiettivi previamente assegnati non è di per sé presupposto sufficiente per l’erogazione dell’emolumento, posto che la retribuzione di risultato esige un vaglio, ad opera del competente ufficio, circa la rispondenza nell’an, nel quantum, nel quando e nel quomodo dei risultati della gestione agli obiettivi determinati ex ante dall’ente.

Secondo i Giudici, infine, gli “obiettivi specifici” da conseguire per l’erogazione dell’emolumento in parola non devono riguardare necessariamente le attività istituzionali svolte dal segretario (nelle materie dell’anticorruzione, della collaborazione ed assistenza all’organo politico, della collaborazione alla redazioni di regolamenti); l’importante è che siano “misurabili” in relazione a parametri predeterminati e tali da giustificare l’erogazione di spesa corrente bilanciata, nella ratio sottesa a detta voce di spesa, dal recupero di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

Tags: Segretari comunali, Trattamento economico